Home Storia Dialogo Nazionale Progetto Varela Link News Press

DIALOGO NAZIONALE > Capitolo •1 •2 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •9

PROGRAMMA TRANSITORIO

Questo Documento di Lavoro è stato elaborato da un gruppo di cittadini cubani residenti sull’isola, con l’intento di fornire le linee guida per l’istituzione di una consulta popolare nell’ambito del Dialogo Nazionale, e per ottenere un programma che abbia largo consenso. Il Programma Transitorio, frutto di tale dialogo, verrà quindi sottoposto a referendum popolare, in modo che il popolo possa decidere sovranamente se rifiutarlo o accettarlo come percorso di transizione e rinnovamento della società.
Oswaldo J. Payá Sardiñas
PREFAZIONE
Qualora il Programma Transitorio (PT) venga approvato mediante referendum dal popolo cubano, sarà convertito in Carta Costituzionale Transitoria. Non si tratterà del programma di un partito o di un settore politico, ma della scelta del popolo volta al rinnovamento della società, della vita e al superamento della crisi che tanto danneggia la nostra Nazione. Sarà un programma transitorio, vale a dire per una breve fase, con scadenze ben definite. Non intende offrire schemi definitivi alla società cubana, si propone piuttosto di offrire un percorso affinché il popolo acquisisca un reale potere democratico e sovrano, oltre alla capacità effettiva di dare alla propria società e al proprio Stato una forma definitiva, con principi che germoglino dai desideri dei cubani, dai loro diritti e dalle loro necessità, e siano basati sulla nostra identità e sui nostri valori culturali e spirituali.Questo obiettivo può essere raggiunto solo in un contesto di riconciliazione e libertà di espressione; questo è quanto desideriamo ottenere mediante il Dialogo Nazionale, che prevede la partecipazione di tutti i cubani, in un ambito di apertura dei cuori verso i nostri fratelli e compatrioti.
È importante comprendere che questo Documento di Lavoro (DL) non è il Programma Transitorio (PT), ma soltanto uno strumento per la messa in atto del Dialogo Nazionale. Per tale ragione, il DL potrà essere modificato in tutti i suoi aspetti e servirà come punto di partenza per produrre un programma di largo consenso, realizzato con la partecipazione di tutti i cubani. Nessun cubano verrà escluso dalla partecipazione, qualsiasi posizione o esperienza politica e ideologica abbia o occupi: il programma è per tutti, anche per coloro che vivono all’estero, in qualsiasi condizione.
Il Documento di Lavoro si presenta come uno schema programmatico, ma non deve per questo essere considerato definitivo o concluso. Viene presentato in questa forma affinché sia chiaro che il Dialogo Nazionale non è un semplice esercizio, ma il processo per raggiungere un risultato che sia poi possibile applicare. Il Dialogo Nazionale ha come obiettivo la riconciliazione e intende promuovere e sviluppare la fraternità e il rispetto, anche nella diversità. Con la ricchezza offerta dalle differenze saremo capaci di costruire insieme il nostro futuro come popolo. Il DL è stato elaborato, dopo profonde riflessioni, con sentimenti umanistici e patriottici. Dal Dialogo Nazionale dovrà nascere un programma del popolo di Cuba per la transizione, che stabilisca le basi della democrazia e permetta l’innalzamento della qualità della vita, nell’esercizio della libertà e tramite la costruzione della giustizia. Il Documento di Lavoro si presenta perciò con una sua serietà e coerenza, ed è ispirato ai valori dell’umanesimo cristiano. Non intende imporre una linea di pensiero obbligatoria, poiché ogni cosa può essere discussa e modificata, ma non possiamo celare la complessità di questo compito e la responsabilità che esso implica per tutti coloro che intendono prendere parte al Dialogo Nazionale, che si propone di riorganizzare e di migliorare la vita della nazione. Fa riferimento a tutti i settori fondamentali: salute, istruzione, governo, economia, ordine pubblico e forze armate, problema abitativo e tutti i settori sociali, politici ed economici, per il bene del popolo. Altri argomenti potranno essere aggiunti, nonché modificati quelli già esistenti. Per dirlo con parole chiare: proponiamo un processo di partecipazione cittadina dal quale emergerà un Programma Transitorio giusto e realista, che governerà e orienterà la società cubana durante una fase breve ma definitiva per il nostro futuro.
Il 10 marzo 1952 il popolo di Cuba subì l’oltraggio del colpo di Stato, che lo privò della Costituzione democraticamente elaborata. La Rivoluzione, nella quale molti cubani persero la vita, aveva come obiettivo il rovesciamento di quella dittatura, il superamento delle ingiustizie e il ritorno alla legalità della Costituzione del 1940. Il 1 gennaio del 1959 ebbe fine il regime di Fulgencio Batista e il Governo rivoluzionario decise che il paese, durante quella fase, sarebbe stato governato mediante una Legge transitoria. La maggior parte dei cubani ebbe fiducia nel fatto che si sarebbe trattato di una fase di breve durata, che avrebbe portato alla reintroduzione della Carta del 1940 e restituito al popolo tutti i diritti proclamati nella Costituzione, che la dittatura di Batista aveva soppresso o violato. Non vennero mai restituiti, né quella Costituzione, né la maggior parte dei diritti che garantiva.
Il PT non annullerà i diritti costituzionali, ma, al contrario, affermerà nuovamente tutte le conquiste e i diritti guadagnati dal popolo di Cuba attraverso la sua storia e le lotte di ogni tempo. Lo si può verificare con il testo stesso del DL. Il processo garantisce la continuità istituzionale e la legalità, poiché propone che il PT venga applicato solo in seguito ad approvazione mediante referendum, affinché abbia il sigillo della volontà del popolo cubano. Solo il popolo ha infatti il diritto di modificare le strutture e i sistemi. È nel popolo e non nei sistemi, nei partiti e nelle ideologie che risiede la sovranità, la saggezza e il potere legittimo.
Il Progetto Varela è stato presentato il 10 maggio 2002 presso la sede dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, sostenuto dalle firme di oltre diecimila cittadini, numero necessario, in base all’articolo 88g della Costituzione vigente a Cuba affinché i cittadini possano presentare un progetto di legge. Il 3 ottobre 2003 vennero aggiunte altre 14.384 firme di nuovi elettori che appoggiavano il Progetto Varela. Questo progetto di legge consiste nell’attuazione di un referendum mediante il quale i cubani possano decidere per la modifica delle leggi, in modo che queste garantiscano alcuni diritti fondamentali. La campagna per indire il referendum sul Progetto Varela continua ed è diretta dal comitato di cittadini che gestisce il Progetto Varela.
Con il progetto tuttavia si affermano alcuni diritti fondamentali, non si disegna la transizione. Vale a dire che il popolo cubano ha diritto ai suoi diritti, e se li ottenesse già tramite l’approvazione del progetto sarebbe un primo passo in avanti. È però necessario e urgente preparare il futuro. Non è sufficiente disporre di diritti, è tempo di preparare il cambiamento. Il popolo vuole sapere cosa accadrà a Cuba. Con il Dialogo Nazionale attuato tramite lo strumento del Documento di Lavoro, il popolo saprà a cosa va incontro nel futuro, visto che sarà lo stesso popolo a decidere e a segnare il proprio percorso, redigendo da solo il programma di transizione.
Se il progetto Varela venisse approvato con un referendum, non sarà necessario nominare il Consiglio Nazionale del Governo Transitorio, come viene proposto in questo Documento di Lavoro, poiché verranno indette libere elezioni, e sarà il popolo a eleggere il proprio parlamento e il proprio governo. Sarà comunque necessario conoscere i cambiamenti che avverranno in ambito economico, politico e sociale. Quindi i cittadini presenteranno i candidati a deputati che saranno eletti mediante libere elezioni, il loro Programma Transitorio, ovvero quello elaborato mediante il Dialogo Nazionale (vedere Progetto Varela 4.5 A).
Tutto quanto detto è una variante che non distingue, ma integra il Progetto Varela, il Dialogo Nazionale e il Programma Transitorio. Consideriamo questa variante la migliore per Cuba e per tutti, perché dalla legge porterà alla legge. Per questo la campagna per il Progetto Varela e la raccolta delle firme continuerà durante il Dialogo Nazionale e anche dopo.
Il progetto Varela non soffoca la realtà, né intende essere una camicia di forza per il processo di cambiamento. Il Documento di Lavoro impone il dialogo sulla variante di governo transitorio che si potrebbe applicare nel caso in cui non venisse approvato il Progetto Varela. L’obiettivo non è quello di realizzare un progetto specifico, ma di attuare ciò che sarà considerato migliore per i cubani. Per questo desideriamo chiarire che per prendere parte al Dialogo Nazionale non è condizione necessaria appoggiare il Progetto Varela e che uno prescinde dall’altro.
Poiché la realtà e l’evoluzione non possono essere racchiuse in un’unica proposta, il Programma di Transizione che verrà elaborato mediante il Dialogo Nazionale conterrà una variante alle modifiche istituzionali, indipendente dal Progetto Varela, vale a dire che non sarà condizionata in nessun modo all’approvazione di questo progetto, ma conterrà una propria struttura di governo e una propria dinamica di transizione. Nel Documento di Lavoro viene presentato un modello che riteniamo giusto e coerente. Questo modello tuttavia può essere migliorato o modificato.
Cuba ha bisogno di cambiamenti, ma questi devono essere realizzati in funzione del popolo, nella direzione che sarà il popolo stesso a segnalare. Un processo di questo genere potrà ritenersi realmente realizzato solo se si pone in essere il Dialogo Nazionale, con la partecipazione democratica di tutti i cubani.
Desideriamo che questo programma sia incentrato sulla civiltà dell’amore, e tenda a una società nella quale le relazioni tra le persone non si basano sulla forza, né sul potere del denaro, e dove non si dividono gli uomini per i loro ideali, la razza, la religione o la condizione economica: auspichiamo una società basata sulla relazione d’amore tra i cubani in quanto fratelli perché figlio di Dio.
Sarebbe un errore considerare il Programma Transitorio che avrà origine dal Dialogo Nazionale come un modello permanente. Un modello di questo tipo potrà infatti essere frutto soltanto della Costituente. Senza dubbio, considerata la crisi totale nella quale vive la nostra società e l’urgenza di soluzioni, il PT stabilirà delle modalità concrete per avviare il cammino verso la ricostruzione economica, per ottenere il rispetto dei diritti fondamentali e per stabilire basi solide che garantiscano al popolo il controllo di tutte le istituzioni e del processo stesso di cambiamento. In altre parole, la sovranità autentica e l’autodeterminazione dei cubani. La presenza e le attività del Comitato Cittadino di Riconciliazione e Dialogo (CCRD) e dei suoi Comitati di Base garantiscono il controllo da parte dei cittadini di tutto il processo di transizione e partecipazione.
Queste disposizioni non possono attendere oltre, come non possono aspettare la riconciliazione, il perdono e la liberazione, che rappresenteranno la base spirituale del processo di cambiamento. Con i risultati ottenuti dal Dialogo Nazionale, vari gruppi di lavoro formati da persone di varie appartenenze e integrati da esperti lavoreranno sullo schema di base delle leggi complementari del programma. Tra queste: un nuovo codice penale, un programma di assistenza ai bisognosi (PAN), un programma per l’istruzione, leggi che garantiscano le libertà di espressione e di associazione, una nuova legge elettorale e tutte le normative necessarie a rendere funzionale il programma.
Il Programma Transitorio che avrà origine dal Dialogo Nazionale rappresenterà la legge di transito che regolamenterà le varie fasi dei cambiamenti necessari a Cuba, e che sfoceranno in un’Assemblea Costituente eletta democraticamente dal popolo. Sarà questa assemblea a dare una nuova Costituzione alla Nazione. Questa Costituzione sarà elaborata con la partecipazione di tutte le parti e in condizioni di dialogo equilibrato, giustizia, libertà e partecipazione responsabile e dovrà essere approvata tramite un referendum. Quando la nuova Costituzione entrerà in vigore, terminerà la fase definita dal Programma Transitorio. Avremo allora la Costituzione della Repubblica sognata da Martí, “con tutti e per il bene di tutti”.
Consigliamo la lettura del Documento di Lavoro nel suo complesso, compreso il testo intitolato “Principi e diritti fondamentali”. Servirà per avere una visione globale e per crearsi un’opinione personale. Sarà così possibile prendere parte al Dialogo Nazionale e contribuire con le proprie critiche e opinioni, nonché con proposte personali. La metodologia del Dialogo facilita ed è la guida di questo processo.
Crediamo che in questa introduzione sia necessario considerare qualche altra idea.
Questo programma sarà del popolo, poiché sarà il frutto del dialogo tra i cubani. Non è possibile confondere il processo di elaborazione del Programma Transitorio con quello di transizione. Il presente Documento di Lavoro intende essere uno strumento di dialogo e non il Programma Transitorio in quanto tale, e pertanto al documento verrà assegnato questo titolo solo al fine di ampliare la partecipazione democratica e la volontà popolare che verrà espressa nel referendum, che avrà luogo dopo il Dialogo Nazionale.
Il Documento è discutibile e modificabile in ogni sua parte, ma nessuno potrà negare al popolo cubano il suo diritto a elaborare un programma di cambiamento e a preparare il proprio immediato futuro. Nessuno può negare il diritto al cambiamento, che rappresenta una necessità vitale per il popolo di Cuba.
E se questi cambiamenti sono giusti e necessari, chi meglio del popolo e quale percorso migliore del Dialogo Nazionale può esservi per decidere come cambiare e verso quale direzione dirigere il futuro della nazione? Quale mezzo più legittimo del referendum per fare in modo che sia il popolo sovrano a decidere di consacrare o meno questo percorso di cambiamento?
È il popolo che sancirà questo Programma Transitorio e per questo viene abolita la Costituzione attuale, fino a che un’ Assemblea Costituente, democraticamente eletta, ne rediga un’altra e la sottoponga a referendum. Nel frattempo, questo Programma Transitorio sarà la legge di transito. C’è un precedente storico: è la Legge di Transito del 1959, che sostituì la Carta Costituzionale del 1940, anche se poi tale legge non venne applicata, né vennero indette elezioni democratiche. In questo Programma Transitorio vengono integrati diritti, precetti e valori fondamentali che proclamano e consacrano l’indipendenza nazionale, la sovranità del popolo, i diritti umani, le basi per realizzare un processo di cambiamento che venga dal popolo e sia secondo la sua volontà, con la partecipazione libera e responsabile di tutti i cubani, senza nessuna esclusione.
È indispensabile leggere il capitolo “Principi e diritti fondamentali”. Non è un complemento, ma una parte essenziale di questo documento. Elenca tutti i diritti e i benefici che il popolo cubano ha conquistato nel corso della sua storia, con le lotte, l’intelligenza, l’amore, la creatività e il lavoro. Molte di queste conquiste hanno plasmato le diverse costituzioni che hanno retto la nostra società. In questo modo potranno essere garantiti i diritti, il corpo delle leggi fondamentali dello Stato, e la società cubana, e solo così è possibile dare continuità a tutti i risultati positivi a cui il nostro popolo ha dato vita.
Non ci sarà una rottura dell’ordine istituzionale, ma un cambiamento ordinato che viene dal popolo, l’unico ad avere il diritto sovrano a modificare il sistema politico, economico e sociale, perché è nel popolo che risiede la sovranità. Ce lo ha insegnato Martí: “La Patria è un altare, non un piedistallo”.



DEFINIZIONI E DIRITTI FONDAMENTALI INTEGRATI NEL PROGRAMMA TRANSITORIO


CAPITOLO 1. LA NAZIONE, IL SUO TERRITORIO E LA FORMA DI GOVERNO.

1. Cuba è uno Stato indipendente e sovrano, organizzato come repubblica unitaria da tutti e per il bene di tutti, per il rispetto della libertà politica, della giustizia sociale, per il benessere individuale e collettivo e la solidarietà umana.

2. Il nome dello Stato cubano è Repubblica di Cuba, la lingua ufficiale è lo spagnolo e la sua capitale è la Città dell'Avana.

3. Nella Repubblica di Cuba la sovranità è nelle mani del popolo e da questo emanano tutti i poteri pubblici. Il potere è esercitato direttamente dai cittadini o per tramite di istituzioni governative i cui membri siano stati eletti mediante elezioni libere e democratiche. La Repubblica non si accorderà né ratificherà patti o trattati che in qualsiasi forma possano limitare o ridurre la sovranità nazionale o l'integrità del territorio. Il territorio della Repubblica di Cuba è costituito dall'Isola di Cuba, dall'Isola de Pinos e dalle altre isole e isolotti adiacenti, dalle acque interne e da quelle territoriali, in base a quanto decretato dalla legge, e dallo spazio aereo che si estende al di sopra di tale territorio. La Repubblica esercita la propria sovranità anche sull'ambiente e sulle risorse naturali del paese, organiche o non viventi, sulle acque, sul loro letto e sul sottosuolo della zona marittima, in base a quanto decretato dalla legge e in conformità alle norme internazionali. La Repubblica di Cuba ripudia e considera illegali e nulli i trattati, i patti e le concessioni accordate in condizioni di disuguaglianza, che discriminino i cubani o ne limitano i diritti, che non riconoscano la sovranità nazionale o l'integrità territoriale o che le svalutino.

4. La bandiera della Repubblica di Cuba è quella di Narciso López, che venne innalzata nella Fortezza del Morro a l'Avana il 20 maggio 1902, ovvero la bandiera della stella solitaria. Lo stemma nazionale è quello della Palma Real, e l'inno nazionale è l'inno di Bayamo.

5. Cuba condanna la guerra di aggressione; ambisce a vivere in pace con gli altri stati e a mantenere con questi rapporti e legami di amicizia, culturali e commerciali, basati sui principi di uguaglianza dei diritti, libera determinazione dei popoli e indipendenza degli stati. Ripudia il terrorismo in ogni sua forma e fa suoi i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale dei diritti umani.


6. Lo Stato.

a) Lo Stato
• e tutti i cittadini mantengono e difendono l'integrità e la sovranità della patria.
• garantisce la libertà e la piena dignità dell'uomo, il rispetto dei suoi diritti, l'esercizio e l’obbedienza verso i suoi doveri e lo sviluppo integrale della sua personalità.
• si basa sulle norme di convivenza e di condotta proprie di una società libera da discriminazioni, da repressioni, da abusi di potere e dallo sfruttamento delle persone.
• protegge e promuove il lavoro del popolo, la proprietà privata, la proprietà sociale e la ricchezza della Nazione cubana.
• assicura il progresso educativo, scientifico, tecnico e culturale dei cubani.

b) Lo Stato garantisce:

• che tutti gli individui con l'età e le condizioni per poter lavorare abbiano l'opportunità di avere un impiego che soddisfi le esigenze proprie e delle rispettive famiglie, per progredire e contribuire a loro volta al progresso della società.

• che non ci sia individuo inabile al lavoro che non abbia mezzi dignitosi di sussistenza.

• che non ci sia malato a cui non vengano riservate cure mediche gratuite, e che tutte le persone abbiano le cure necessarie per la salvaguardia della propria salute. garantisce servizi gratuiti di assistenza medica, stomatologica e ospedaliera mediante tutta la rete di istituzioni e sistemi dedicati alla salute presenti in tutto il paese. include in tale servizio i piani di educazione sanitaria e di educazione alla salute, gli esami medici periodici, le vaccinazioni generiche e tutte le modalità di prevenzione delle malattie.

• che non ci sia bambino o giovane che non disponga di servizi scolastici, alimentari, vestiari e dell'opportunità di studiare, dalla scuola primaria fino all'università; tale diritto viene garantito dal sistema di scuole ed istituzioni di ogni tipo, capillare e gratuito; dalla gratuità del materiale scolastico, in proporzione a ciascun bambino o giovane; dall'offerta di opportunità di frequentare gli studi, qualunque siano le condizioni economiche della famiglia e adeguatamente alle singole attitudini. garantisce inoltre a tutti gli uomini e alle donne adulte il diritto allo studio a tutti i livelli, secondo le capacità del singolo e in condizioni di gratuità.

• il diritto all'educazione fisica, allo sport, al divertimento, mediante istituzioni educative e altre che abbiano la stessa finalità. tale diritto viene garantito nelle scuole mediante l'inclusione nei piani di studio dell'educazione fisica e della pratica sportiva.

• che non ci sia individuo che non abbia accesso allo studio, alla cultura, allo sport e al sano svago.

• che non ci sia famiglia che non abbia un'abitazione confortevole; si impegna con la società affinché questo risultato sia raggiunto nel più breve tempo possibile.


CAPITOLO 2. CITTADINANZA E CONDIZIONE DI STRANIERI.

7. La cittadinanza cubana si acquisisce per nascita o naturalizzazione e implica diritti e doveri il cui esercizio appropriato verrà regolamentato dalla legge.

8. Ogni cubano ha l'obbligo di:
• servire con le armi la patria nei casi e con le modalità che stabilirà la legge.

• contribuire alla spesa pubblica nella forma e nella quantità che verrà disposta dalla legge.

• rispettare la Costituzione emanata da un processo costituente democratico e le leggi della Repubblica, osservare una condotta civile, trasmettendola ai propri figli e a quanti saranno sotto il suo controllo, promuovendo in essi la più pura coscienza nazionale.

9. Il cittadino ha diritto a:

• risiedere nella propria patria senza essere oggetto di discriminazione né ricatto alcuno, indipendentemente dalla razza di appartenenza, dalle opinioni politiche, dal credo religioso, dalle condizioni sociali o economiche.

• votare in base a quanto stabilito dalla legge nelle elezioni e nei referendum indetti dalla Repubblica.

• usufruire dei benefici dell'assistenza sociale e della cooperazione pubblica.

• ricoprire funzioni e incarichi pubblici.


10. Sono cittadini cubani per nascita:

a) Tutti i nati sul territorio nazionale, ad eccezione dei figli degli stranieri al servizio dei rispettivi governi o di organizzazioni internazionali.

b) I nati in territorio straniero da padre o madre cubana, per il solo fatto di fare richiesta di cittadinanza secondo le modalità che verranno indicate dalla legge.

c) I nati all'estero da padre o madre cubani che si trovino in missione ufficiale.

d) I nati al di fuori del territorio nazionale da padre e madre naturali della Repubblica di Cuba che abbiano perso la cittadinanza cubana, a patto che la richiedano secondo le modalità che verranno indicate dalla legge.

e) Sono cubani per naturalizzazione gli stranieri che acquisiscano la cittadinanza secondo le modalità che verranno indicate dalla legge.

11. Né il matrimonio né il suo scioglimento hanno effetto sulla cittadinanza dei coniugi né su quella dei loro figli. La straniera che contragga matrimonio con un cubano e lo straniero che contragga matrimonio con una cubana potranno richiedere la nazionalità cubana secondo le modalità che verranno indicate dalla legge.

12. I cubani non potranno essere privati della cittadinanza, salvo che per ragioni legalmente stabilite, né potranno essere privati del diritto a cambiarla. La legge stabilisce il procedimento da seguire per la formalizzazione della perdita della cittadinanza e le autorità che hanno la facoltà di dichiararla.

13. Gli stranieri residenti nel territorio della Repubblica di Cuba sono equiparati ai cubani:

a) in tutto ciò che riguarda la protezione della persona e dei beni.

b) in tutto ciò che riguarda la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge, ad eccezione di quelli riservati esclusivamente ai cittadini della nazione.

c) nell’obbligo di rispettare la legge.

d) nell'obbligo di contribuire alla spesa pubblica nella forma e nella quantità che verrà disposta dalla legge.

e) nella sottomissione alla giurisdizione e alle sentenze dei tribunali di giustizia e alle autorità della Repubblica.


CAPITOLO 3. EGUAGLIANZA, DIRITTI E DOVERI. GARANZIE FONDAMENTALI.

14. Tutti i cubani sono uguali di fronte alla legge. La Repubblica non riconosce altri diritti né privilegi.

15. Ogni discriminazione per motivi di sesso, razza, colore della pelle, nazionalità, idee politiche, credo religiosi e qualsiasi altra discriminazione lesiva della dignità umana è dichiarata illegale e perseguibile. Le istituzioni dello Stato, della società e della famiglia educheranno tutti, fin dalla più tenera età, al principio di uguaglianza degli esseri umani.

16. Lo Stato afferma il diritto a che tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, colore della pelle, nazionalità, idee politiche, credo religiosi, origine nazionale e qualsiasi altra condizione lesiva della dignità umana:

a) abbiano accesso a tutti gli incarichi e gli impieghi dello Stato, dell'amministrazione pubblica, della produzione e della prestazione di servizi;

b) possano ambire a tutte le gerarchie dei corpi armati secondo i propri meriti e le proprie capacità;

c) percepiscano un uguale salario per un uguale lavoro;

d) usufruiscano degli insegnamenti in tutti le istituzioni scolastiche del paese, dalla scuola primaria fino alle università, che sono uguali per tutti;

e) ricevano assistenza in tutte le istituzioni sanitarie;

f) possano domiciliarsi in qualsiasi settore, zona o quartiere delle città e dei villaggi, e possano alloggiare in qualsiasi albergo;

g) siano serviti in ogni ristorante e in tutti gli esercizi pubblici;

h) utilizzino, senza distinzioni, i trasporti marittimi, ferroviari, aerei, automobilistici e a trazione animale;

i) usufruiscano allo stesso modo di stazioni balneari, spiagge, parchi, circoli sociali e altri centri di cultura, sport, ricreazione e riposo;

17. L'uomo e la donna godono di uguali diritti nel settore economico, politico, culturale, sociale e familiare. Lo Stato garantisce che vengano offerte alle donne opportunità e possibilità finalizzate all'ottenimento della piena partecipazione alla vita del paese, in modo che la condizione di maternità e la propria natura non costituiscano uno svantaggio in nessun campo.
Lo Stato istituisce e sostiene istituzioni quali asili per l'infanzia, scuole a tempo pieno e a tempo parziale, case di cura per anziani, case scolastiche e servizi che facilitino alla famiglia lavoratrice l’adempimento delle proprie responsabilità, mantenendo l'integrità della vita familiare in tutte le sue dimensioni.
Per proteggere la sua salute e la sana discendenza, lo Stato concede alla donna lavoratrice un congedo retribuito per maternità, precedente e successivo al parto, e opzioni sui tempi di lavoro, affinché siano compatibili con la condizione di maternità. Garantisce inoltre che l'anzianità non costituisca uno svantaggio per quanto riguarda l'usufrutto dei diritti, e proibisce qualunque discriminazione o sottovalutazione per motivi di età.

18. Lo Stato si impegna a creare tutte le condizioni che favoriscano il rispetto del principio di uguaglianza.

19. Le leggi penali avranno effetto retroattivo qualora siano favorevoli all'accusato o al soggetto a sanzioni; le altre leggi non hanno effetto retroattivo a meno che nelle stesse non venga dichiarato il contrario per ragioni di interesse sociale o utilità pubblica.

20. È proibita la confisca dei beni. Nessuno potrà essere privato della proprietà se non per tramite dell'autorità giudiziaria competente e per motivi giustificati di utilità pubblica o di interesse sociale, sempre previo pagamento del corrispondente indennizzo in denaro o con compensazione di beni di uguale valore, accettato dalle parti e fissato giuridicamente. Nei casi in cui si dimostri che la proprietà è illegittima secondo quanto disposto dalla legge e per mandato giudiziario, il proprietario illegittimo potrà essere privato della sua proprietà, sempre provvedendo a che la famiglia non resti senza abitazione o in stato di abbandono. Lo Stato garantirà queste condizioni.

21. La legge di procedura penale stabilirà le garanzie necessarie affinché ogni crimine venga comprovato, indipendentemente dalle testimonianze dell'accusato, del coniuge o dei familiari fino al quarto grado di consanguineità e al secondo di affinità. Ogni accusato sarà considerato innocente fino a quando non verrà pronunciata la condanna contro di lui, dopo essere stato dichiarato colpevole da un tribunale.
I registri dei detenuti e degli arrestati sono pubblici. In ogni caso le autorità o i rispettivi agenti presenteranno un mandato di detenzione che verrà firmato dal detenuto, con il quale verrà comunicata l'autorità che ha ordinato l'arresto, il motivo che l'ha determinato, il luogo in cui verrà condotto; verrà lasciata testimonianza nell'atto stesso di tutti questi particolari e questi dati verranno comunicata alla famiglia nei primi momenti della detenzione e in ogni caso entro 24 ore.
Ogni atto contro l'integrità personale e familiare, la sicurezza o l'onore di un detenuto saranno imputabili ai suoi detentori o guardiani, salvo che venga dimostrato il contrario.

22. I detenuti o gli arrestati per ragioni politiche o sociali verranno reclusi in reparti separati da quelli dei condannati per cause comuni, e non verranno sottoposti a nessun lavoro né alla regolamentazione penale destinata ai detenuti comuni.
Nessun detenuto o arrestato potrà essere isolato. Ogni detenuto verrà posto in libertà o consegnato alle autorità giudiziarie competenti entro le 24 ore successive al mandato di detenzione. A partire da questo momento avrà diritto a un avvocato d'ufficio o incaricato da lui o dalla sua famiglia. Ogni detenzione decadrà nell’effetto o verrà trasformata in prigionia per ordinanza giudiziaria entro le 72 ore dall'invio del detenuto alla disposizione del giudice competente. Nel frattempo, verrà notificata all'interessato e alla sua famiglia l'ordinanza di pronunciamento.
La prigionia preventiva verrà effettuata in luoghi distinti e completamente separati da quelli destinati all'estinzione delle pene, senza che gli imprigionati possano nel frattempo essere sottoposti ad alcun lavoro né alla regolamentazione penale applicabile a coloro che scontano condanne. La legge regolamenterà le condizioni di sicurezza dei detenuti in base alla loro pericolosità e in conformità a tutti i diritti espressi in questa legge.

23. Nessuno verrà processato o condannato se non per tramite di un giudice o tribunale competente, in conformità alle leggi vigenti e con tutte le formalità o le garanzie che queste stabiliscono. Nessuno verrà condannato in processi penali senza essere ascoltato, a meno con non accetti di presentarsi davanti al tribunale. Nessuno potrà essere obbligato a fare dichiarazioni contro sé stesso, né contro il proprio coniuge o parenti entro il quarto grado di consanguineità o il secondo di affinità.

24. Chiunque sia detenuto o arrestato senza prova evidente o senza le garanzie che prevede questa legge verrà rimesso in libertà su richiesta sua o di qualsiasi altra persona, senza necessità di rappresentanza né ordine ufficiale scritto, mediante un procedimento sommario di habeas corpus davanti ai tribunali ordinari di giustizia.
Il tribunale non potrà negare la propria giurisdizione né ammettere questioni di competenza, né rimandare la sua pronuncia per alcun motivo. È assolutamente obbligatorio che qualsiasi persona detenuta o arrestata, si presenti davanti a un tribunale, qualunque sia l'autorità, il funzionario, la persona o l'entità che la detenga, senza che si possa addurre un’obbedienza dovuta.
L'autorità giudiziaria dichiarerà d'ufficio nulle qualsivoglia disposizioni che impediscano o ritardino la presentazione della persona privata della libertà, così come quelle che producano qualsiasi ritardo nel procedimento di habeas corpus e darà ordine di detenzione di chi ha infranto le regole nel caso in cui il detenuto non possa essersi presentato. I giudici o magistrati che non accettino di ammettere la richiesta di rispetto di habeas corpus o non agiscano in conformità con le altre disposizioni di questo articolo verranno rimossi dai rispettivi incarichi dal Tribunale Supremo e processati secondo la legge penale, nel caso in cui il detenuto incorra in conseguenze dannose.

25. Ogni cittadino cubano potrà entrare e rimanere sul territorio nazionale o uscire da esso solo presentando il passaporto o altro documento legale autorizzato. Potrà altresì trasferirsi da un luogo all'altro o cambiare residenza senza necessità di mostrare alcun certificato di sicurezza, passaporto o altro requisito simile, fatte salve le disposizioni di legge rispetto all'immigrazione o le competenze dell'autorità in caso di responsabilità penale.
Nessun cubano potrà essere espatriato né potrà essere proibita ad alcuno l'entrata nel territorio della Repubblica di Cuba.
Nessuno potrà essere obbligato a cambiare domicilio o residenza se non per mandato giuridico, nei casi o in base ai requisiti stabiliti dalla legge, e garantendo al soggetto e alla sua famiglia il mantenimento di un’abitazione dignitosa.

26. Il segreto della corrispondenza e di altri documenti privati è inviolabile e non ne sarà possibile l’acquisizione né l’esame senza un mandato giuridico di competenza degli agenti ufficiali. In ogni caso si manterrà la riservatezza rispetto agli argomenti diversi da quello che motiva l’acquisizione o l'esame dei documenti. Negli stessi termini si garantisce la riservatezza delle comunicazioni telegrafiche, via cavo ed elettroniche.

27. Chiunque potrà, senza essere soggetto a censura preventiva, esprimere liberamente il suo pensiero in parole, per scritto o mediante qualsiasi altri sistema grafico o di espressione orale, utilizzando a tal fine uno qualunque o tutti i procedimenti di diffusione disponibili. Le autorità giudiziarie potranno riavviare o sospendere l'edizione o la pubblicazione di libri, depliant, periodici, pellicole, video, dischi, messaggi elettronici o pubblicazioni di qualsiasi origine qualora attentino all'onore delle persone, alla dignità umana, all'ordine sociale o alla pace pubblica, previa sentenza fondata dell'autorità giudiziaria competente e senza pregiudicare le responsabilità che si deducano dall'atto criminoso commesso.

28. Il domicilio è inviolabile e pertanto nessuno potrà entrare di notte in proprietà altrui senza il consenso dell'abitante, fatta salva la necessità di soccorrere le vittime di un delitto o di un disastro; né di giorno, se non nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
In caso di sospensione di questa garanzia, sarà requisito indispensabile l'ordinanza giuridica, che verrà presentata dall'autorità competente al residente o al vicino più prossimo.

29. Lo Stato e la società riconoscono, rispettano e garantiscono la libertà religiosa. È libera la professione di tutte le religioni e l'esercizio di tutti i culti, senza altra limitazione che il rispetto della dignità umana e dell'ordine pubblico. Le istituzioni religiose sono separate dallo Stato.

30. Ogni individuo ha diritto a rivolgere richieste o petizioni alle autorità, e a che queste siano ascoltate o risolte in un termine inferiore ai 20 giorni, con comunicazione della decisione. Trascorso questo termine, l'interessato potrà ricorrere ai tribunali come se la petizione non fosse stata accolta e dovrà essere considerata la responsabilità penale delle autorità alle quali la petizione era stata rivolta, nei casi di pertinenza e in quelli in cui sia stato violato il diritto del cittadino.

31. I cittadini cubani hanno diritto alla riunione pacifica e senza armi e a manifestare e sfilare in corteo pubblicamente, ad associarsi momentaneamente o permanentemente in organizzazioni, sindacati, movimenti, società, partiti politici per tutti i fini leciti della vita, in conformità alle leggi e garantendo l’ordine pubblico, in ogni modo che non attenti ai diritti dei cittadini, alla dignità umana e alla sovranità nazionale. È proibito limitare o privare il cittadino del suo diritto a partecipare alla vita politica della nazione.

32. Solo i cittadini cubani potranno ricoprire funzioni pubbliche elettive attribuite da parte di cittadini o funzioni che ne abbiano giurisdizione.

33. Le disposizioni legali, governative o di qualsiasi altro ordine che regolino l’esercizio dei diritti che la presente Legge di Transito garantisce, saranno nulle nel caso in cui diminuiscano, limitino o adulterino tali diritti. Le azioni necessarie a perseguire le infrazioni a questo titolo saranno pubbliche, senza cauzione né formalità di nessun tipo e mediante semplice denuncia. Sarà il Tribunale delle Garanzie Costituzionali a riconoscere e a pronunciare sentenza su tali denuncie. L’enumerazione dei diritti garantiti in questo titolo non esclude gli altri diritti che la presente Legge di Transito stabilisce, né altri di natura analoga o che derivino dal principio della sovranità del popolo e dalla forma repubblicana e democratica di governo.

34. Viene riconosciuto il diritto di proprietà ai piccoli agricoltori e a coloro che siano organizzati in cooperative o meno su terreni che legalmente a loro appartengono, nonché il diritto a lasciare tali terreni in eredità ai propri discendenti e ad altre persone. Viene riconosciuto ai cittadini cubani il diritto alla proprietà sulla terra, in base a quanto verrà stabilito dalla legge.

35. Viene garantito il diritto alla proprietà personale sui redditi e i guadagni del proprio lavoro, incluse le attività imprenditoriali e agli affari realizzati; viene inoltre riconosciuto e rispettato il diritto dei cittadini alla proprietà dell’abitazione che sia stata legalmente acquisita, a patto che non sia frutto di abuso di potere o di privilegi. Viene inoltre riconosciuta la proprietà privata riferita a: beni mobili e immobili, mezzi di produzione, di trasporto e altri; la legge regolamenterà l’esercizio di questo diritto in armonia con il bene comune. Viene proibito lo sfruttamento, il lavoro in schiavitù e l’affitto della forza lavoro da parte di persone o aziende, così come la prostituzione e qualunque altra pratica lesiva della dignità umana.

36. Lo Stato riconosce il diritto dei cubani e degli stranieri alla proprietà delle aziende. La legge stabilirà le condizioni per gli investimenti stranieri.

37. Chiunque abbia subito danni causati indebitamente da funzionari o agenti dello Stato con ragione dell’esercizio di funzioni proprie dell’incarico ricoperto, ha diritto a esporre reclamo e a ottenere il corrispondente risarcimento o indennizzo nelle modalità che verranno stabilite dalla legge.

38. Viene riconosciuto il diritto e il dovere di ogni cittadino al lavoro, secondo la propria capacità e con la remunerazione conforme alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Lo Stato stabilisce un salario minimo per tutti i lavoratori, che garantisca la soddisfazione delle necessità di base; protegge inoltre il lavoratore da qualsiasi tipo di abuso o sfruttamento da parte di imprese statali o private o da qualsiasi tipo di datore di lavoro. La legge punirà le pratiche di sfruttamento o di lavoro in condizioni lesive della salute o che ledano la dignità della persona e qualsiasi altro tipo di abuso. Viene riconosciuto ai lavoratori il diritto a costituirsi in sindacati, movimenti e società per la difesa dei propri diritti e interessi e per contribuire al bene comune. Viene riconosciuto il diritto di sciopero. La legge stabilirà i termini per l’esercizio di questi diritti. Lo Stato, secondo questa stessa Legge di Transito, garantisce l’assistenza di tutti coloro che per qualsiasi motivo non abbiano un lavoro o non possano lavorare.

39. Tutti coloro che lavorano hanno diritto al riposo retribuito; viene garantita la giornata lavorativa di 8 ore, il riposo quotidiano e settimanale e le ferie annuali pagate. Lo Stato e la società promuoveranno lo sviluppo di strutture e di piani per le vacanze.

40. Lo Stato garantisce il diritto all’assistenza e alla sicurezza e igiene sul lavoro, mediante l’adozione di mezzi adeguati di prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali. Coloro che subiscano un incidente sul lavoro o contraggano una malattia professionale avranno diritto all’assistenza medica e al sussidio, o indennità, o pensionamento, nei casi di incapacità temporanea o permanente al lavoro.

41. Lo Stato riconosce, rispetta e garantisce la libertà di coscienza e di religione e la libertà di ciascun cittadino a cambiare credo religioso o a non averne.

42. La libertà e l’inviolabilità della persona vengono garantite a tutti coloro che risiedono nel territorio nazionale. L’integrità personale del detenuto o dell’arrestato è inviolabile.

43. Ogni individuo è tenuto al rispetto della proprietà pubblica e sociale, al rispetto della proprietà privata, al rispetto dei diritti altrui e ad adempiere ai doveri civici e sociali.

44. Tutte le istituzioni dello Stato, i suoi funzionari e impiegati agiscono entro il limite delle rispettive competenze, e hanno l’obbligo di osservare strettamente la legalità e di vegliare per il suo rispetto nella vita della società nel suo complesso.

45. L’osservanza di questa Legge di Transito e delle leggi è dovere imprescindibile di tutti.


CAPITOLO 4. FAMIGLIA.

46. La famiglia, la maternità e il matrimonio godono della protezione dello Stato. Lo Stato riconosce nella famiglia la cellula fondamentale della società e rispetta e promuove le sue funzioni proprie e insostituibili, la sua integrità, dignità e sviluppo integrale.
Il matrimonio è l’unione volontaria e concordata di un uomo e di una donna che abbiano la capacità legale dell’atto, motivata dall’amore e dal rispetto reciproco, allo scopo di fare vita comune e di fondare una famiglia. La famiglia è fondata su tale amore, rispetto e sull’uguaglianza dei diritti e dei doveri dei coniugi, che devono occuparsi del nucleo familiare, della felicità dei figli, del loro sviluppo e formazione integrale, mediante l’impegno comune. La legge regola la formalizzazione, il riconoscimento e lo scioglimento del matrimonio, nonché i diritti e gli obblighi che da tali atti derivano. L’uomo e la donna sposati godranno appieno della propria capacità civile, senza necessità di autorizzazione o licenza del coniuge per amministrare i beni che non siano comuni, esercitare liberamente il commercio, l’industria, la professione, le proprie funzioni o arti, e disporre del prodotto del proprio lavoro senza disattendere alle necessità della famiglia e in considerazione della vita in comune che dà senso al matrimonio.

47. Tutti i figli hanno pari diritti, siano essi stati concepiti dentro o fuori dal matrimonio. È abolita ogni tipo di classificazione sulla natura della filiazione. Negli atti di iscrizione dei figli non dovrà essere presentata alcuna dichiarazione di differenziazione delle nascite, né sullo stato civile dei genitori, né in altro documento che faccia riferimento alla filiazione. Lo Stato garantisce, mediante procedimenti legali adeguati, la determinazione e il riconoscimento della paternità.

48. I genitori hanno il dovere di fornire gli alimenti ai propri figli e di assisterli nella difesa dei legittimi interessi e nella realizzazione delle proprie giuste aspirazioni, nonché di contribuire attivamente alla loro educazione e formazione integrale. I genitori hanno il diritto di educare i propri figli e di scegliere l’educazione che essi dovranno ricevere in conformità ai propri valori e al proprio credo religioso.
I figli, a loro volta, sono obbligati a rispettare e ad aiutare i propri genitori.

49. I bambini e i giovani saranno protetti contro lo sfruttamento, la corruzione, la violenza interna ed esterna al nucleo familiare, la droga, la prostituzione e qualunque altro tipo di devianza che leda la salute e la dignità e contro l’abbandono morale e materiale. Lo Stato organizzerà istituzioni adeguate a tale scopo. La società tutta ha l’obbligo di vegliare sulla protezione dei bambini e dei giovani in tutti i sensi fin qui espressi.


CAPITOLO 5. EDUCAZIONE, CULTURA E SCIENZA.

50. Lo Stato incentiva e promuove l’educazione, la cultura e la scienza in tutte le loro manifestazioni. Lo Stato garantisce la gratuità dell’insegnamento e dell’educazione. L’educazione e l’insegnamento sono funzioni dello Stato, della famiglia e della società, incluse le istituzioni religiose. Ogni tipo di educazione o insegnamento, pubblico o privato, si ispirerà allo spirito di cubanità e di solidarietà umana, con l’intenzione di formare nella coscienza degli educandi l’amore verso il prossimo, l’umanità e la patria, nonché verso le istituzioni democratiche e verso tutti coloro che per l’una o per l’altra hanno combattuto.

51. La creazione artistica e le forme di espressione dell’arte sono libere. Lo Stato si occupa di promuovere e sviluppare l’educazione artistica e la vocazione per la creazione e l’approfondimento dell’arte.

52. Lo Stato promuove la formazione basata sui valori patriottici, la formazione umana, la solidarietà tra gli uomini e il rispetto e l’esercizio di tutti i diritti umani, inclusi quelli civili. Lo Stato e la società difendono l’identità della cultura cubana e vegliano per la conservazione del patrimonio culturale della ricchezza artistica della nazione. Lo Stato protegge i monumenti nazionali e i luoghi importanti per la bellezza naturale o per il loro riconosciuto valore artistico o storico.

53. L’attività creatrice e di ricerca in campo scientifico è libera, a patto che non attenti o strumentalizzi la vita umana o la dignità della persona, dell’ambiente e della pace sociale. Lo Stato promuove la partecipazione dei cittadini al lavoro scientifico e allo sviluppo della scienza, senza escludere il controllo e la regolamentazione che esso eserciterà in base a quanto stabilito dalla legge, sia nella ricerca e la sperimentazione scientifica, sia nella divulgazione dell’arte.
L’istruzione primaria e l’insegnamento medio fino al grado dodicesimo o alla tecnica professionale sono obbligatori. Lo Stato garantisce a tutti i giovani opportunità di studio in centri adeguati a tali finalità. Lo Stato garantirà la creazione di centri specializzati per bambini e ragazzi con disabilità fisiche e mentali, che abbiano tutte le condizioni per offrire l’assistenza specializzata necessaria. Sosterrà inoltre tutti i centri necessari per l’educazione o la rieducazione di bambini e giovani con problemi di condotta o disagio sociale, al fine di promuoverne la formazione umana e di ottenerne lo sviluppo integrale.


CAPITOLO 6. LO STATO E LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE.

54. Questa Legge di Transito entrerà in vigore sono con l’approvazione della maggioranza dei cittadini cubani, espressa attraverso un referendum indetto liberamente e democraticamente. Il Governo in carica nella prima fase della transizione definita dal presente Programma sarà considerato effettivo solo a partire dall’approvazione popolare espressa in tale referendum.

55. L’Assemblea Costituente, che avrà poteri legislativi, sarà integrata dai rappresentanti dei cittadini eletti in elezioni libere e democratiche. Queste elezioni verranno indette nei termini fissati dalla presente Legge di Transito.

56. Nella prima fase della realizzazione di questo programma, sono attribuiti al Consiglio Nazionale del Governo Transitorio i seguenti compiti:

a) Approvare, modificare o abrogare le leggi nella prima fase del presente programma.

b) Discutere e approvare i piani di sviluppo economico e sociale.

c) Discutere e approvare il bilancio di previsione dello Stato.

d) Riordinare il sistema monetario e quello creditizio.

e) Dichiarare lo stato di guerra in caso di aggressione militare e approvare i trattati di pace.

e) Eleggere gli organi della presidenza, della vicepresidenza e i giudici del Tribunale Supremo.

f) Eleggere il Procuratore generale e i Viceprocuratori generali della Repubblica.

g) Revocare l’elezione o la designazione delle persone elette o designate.

h) Esercitare il più ampio controllo sugli organi delle istituzioni dello Stato e del Governo.

i) Conoscere, valutare e adottare le decisioni pertinenti sui rapporti di verifica dei conti che verranno presentati da ministri, Tribunale Supremo, Procura generale della Repubblica e governi provinciali.

j) Revocare o modificare gli accordi e le disposizioni dei governi locali che violino la Legge di Transito.

k) Riordinare il proprio regolamento.

l) Tutti i compiti conferiti da questa Legge di Transito.

m) Le leggi e gli accordi del Consiglio Nazionale del Governo Transitorio e dell’Assemblea Costituente, secondo competenza, verranno adottati per maggioranza semplice, ed entrano in vigore alla data determinata in ogni caso dalla relativa legge; verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

n) Affinché il Consiglio Nazionale del Governo Transitorio e l’Assemblea Costituente, rispettivamente, possano dichiarare aperte le sedute, è necessaria la presenza di più della metà dei membri che li costituiscono.

o) Le sedute dell’Assemblea Costituente sono pubbliche, fatti salvi casi eccezionali, nei quali l’Assemblea potrà decidere di svolgere le sessioni a porte chiuse per ragioni di interesse nazionale.

57. Sono compiti attribuiti all’Assemblea Costituente:

a) Tutti quelli menzionati nell’articolo precedente, che rappresentano facoltà legislative attribuite al CNGT nella prima fase.

b) Redigere una nuova costituzione per la Repubblica di Cuba e sottomissione della stessa a referendum.

c) Redigere e approvare il proprio regolamento interno.

d) Revocare totalmente o parzialmente le leggi o i decreti legge dettati dal Consiglio Nazionale del Governo Transitorio (CNGT) nel compimento della presente Legge di Transito.

e) Revocare o modificare gli accordi o le disposizioni degli organi locali o provinciali del Potere Popolare che violino la presente Legge di Transito o che vengano considerati come dannosi per gli interessi nazionali o di altre località del paese.

58. In tutte le fasi, al CNGT vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) Disporre lo svolgimento di sessioni straordinarie dell’Assemblea Costituente.

b) Dare alle leggi vigenti, in caso di necessità, un’interpretazione generale e obbligatoria.

c) Esercitare l’iniziativa legislativa.

d) Disporre quanto necessario per organizzare il referendum sulla Costituzione redatta dall’Assemblea Costituente.

e) Nominare o sostituire ministri. Nella seconda fase i ministri dovranno essere confermati dall’Assemblea Costituente.

f) Impartire istruzioni alla Procura Generale della Repubblica, affinché adempia alle funzioni assegnate dalla legge.

g) Nominare commissioni, ratificare e denunciare trattati internazionali.

h) Concedere o negare il beneplacito a rappresentanti diplomatici di altri stati.

i) Tutto quanto conferito dalla Legge di Transito o dall’Assemblea Costituente, senza discostarsi dalla presente legge.

j) Tutte le decisioni del CNGT e dell’Assemblea Costituente vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

59. L’iniziativa di legge compete:

a) Ai cittadini. In questo caso sarà requisito indispensabile che esercitino l’iniziativa almeno 10.000 cittadini che abbiano anche la condizione di elettore.

b) Ai membri dell’Assemblea Costituente.

c) Ai membri del CNGT.

d) Alle commissioni nazionali nominate dal CNGT.

e) Al Tribunale Supremo e alla Procura Generale sulle materie di propria competenza.

f) Il mandato dei membri dell’Assemblea Costituente potrà essere revocato per decisione della stessa Assemblea e mediante consultazione in libere elezioni dei cittadini da cui vennero eletti.

60. La giustizia viene amministrata in nome del popolo e il suo esercizio sarà svolto gratuitamente su tutto il territorio nazionale. I giudici e i pubblici ministeri sono indipendenti nell’esercizio delle proprie funzioni. I registri dello Stato civile saranno a carico dei membri del potere giuridico.

61. Il potere giuridico viene esercitato dal Tribunale Supremo di Giustizia e dagli altri tribunali e giudici stabiliti dalla legge. La legge regolamenterà l’organizzazione dei tribunali e dei pubblici ministeri, le loro facoltà, le modalità di esercizio delle stesse e le condizioni che dovranno rispettare i funzionari membri.

62. Il Tribunale Supremo di Giustizia avrà, oltre ai compiti conferiti dalla Legge di Transito, i seguenti incarichi:

a) Conoscere i ricorsi in cassazione.

b) Dirimere le questioni di competenza tra i tribunali direttamente inferiori o che non abbiano superiori comuni e quelle che abbiano origine tra le autorità giudiziarie e quelle degli altri ordini dello Stato, della provincia e del municipio.

c) Conoscere le competenze disquisite tra Stato, provincia e municipio.

d) Decidere sulla corrispondenza tra leggi, decreti legge, decreti, regolamenti, accordi, ordinanze, disposizioni e altri atti di qualsivoglia organismo, autorità o funzionario e la Legge di Transito.

63. La Procura Generale della Repubblica è l’organo di Stato al quale spetta il mantenimento della legalità; vigilerà pertanto sulla stretta osservanza della Legge di Transito, delle leggi e delle altre disposizioni legali degli organi dello Stato, delle entità economiche e sociali e dei cittadini.

64. La legge determina gli altri obiettivi delle sue funzioni, così come le modalità, l’estensione e le opportunità nelle quali la Procura esercita le proprie facoltà rispetto all’oggetto espresso.

65. I governi provinciali e municipali sono gli organi superiori dello Stato entro i rispettivi ambiti; di conseguenza sono investiti della più alta autorità per l’esercizio delle funzioni statali entro i rispettivi ambiti, e a tal fine, nell’ambito delle proprie competenze e in conformità con la legge, ne esercitano il governo. Le amministrazioni locali costituite da tali assemblee dirigono gli enti economici, di produzione e di servizio dello Stato localmente subordinati, al fine di soddisfare le necessità economiche, sanitarie e altre di carattere assistenziale, educativo, culturale, sportivo, ricreativo e di conservazione dell’ordine e della sicurezza cittadina del territorio che si estende nella giurisdizione di ciascuna. La provincia comprenderà i municipi situati all’interno del proprio territorio. Ogni provincia sarà amministrata da un governo provinciale, che, nella seconda fase di sviluppo del presente Programma Transitorio sarà eletto con suffragio universale mediante libere elezioni. La legge stabilirà la composizione di questo governo provinciale. La legge stabilirà altresì le facoltà e le funzioni di questo governo provinciale.

66. I termini municipali verranno gestiti nella forma stabilita dalla legge in conformità alla Legge di Transito. In ogni municipio il governo verrà esercitato da un governo municipale. Nella seconda fase dello sviluppo del presente programma di governo transitorio, tali governi saranno eletti con suffragio universale, in elezioni libere e democratiche. La legge definirà le facoltà e le funzioni di questi governi municipali.


CAPITOLO 7. DIVISIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA.

67. Ai fini politici e amministrativi, il territorio nazionale è suddiviso in 14 province con i rispettivi municipi. Il numero, i limiti e la denominazione di questi ambiti territoriali potranno essere modificati soltanto dall’Assemblea Costituente.

CAPITOLO 8. SISTEMA ELETTORALE.

68. Tutti i cittadini con la capacità legale necessaria hanno diritto a partecipare alla gestione dello Stato, sia direttamente sia per mezzo dei rappresentanti eletti a far parte degli organi rappresentativi, e a partecipare con tale proposito, nelle modalità previste dalla legge, a elezioni democratiche e periodiche e ai referendum popolari che avranno voto libero, uguale e segreto. Ogni elettore ha diritto a un solo voto.

69. Hanno diritto di voto tutti i cittadini cubani, uomini e donne, maggiori di 16 anni, ad eccezione di:

a) Disabili mentali, previa dichiarazione legale della loro incapacità.

b) Inabili giudiziari, a causa di crimini commessi.

70. Hanno diritto ad essere eletti i cittadini cubani, uomini o donne, che abbiano pieno godimento dei diritti politici. Per essere eletti come membri dell’Assemblea Costituente, i cittadini devono inoltre aver compiuto il diciottesimo anno di età.

71. I membri delle Forze armate hanno diritto ad essere eletti come cittadini. Per essere eletti come rappresentanti nell’Assemblea Costituente, dovranno abbandonare la condizione di militare prima di presentarsi come candidati. I governi provinciali e municipali vengono eletti con voto libero, diretto e segreto degli elettori. La legge regola inoltre le procedure di elezione e il tempo necessario di residenza nel paese affinché un cittadino possa essere eletto. Per essere eletto per qualunque incarico elettorale popolare è necessario che il candidato abbia ottenuto più della metà del numero di voti validi nell’ambito elettorale di riferimento.