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PROGRAMMA TRANSITORIO
Questo Documento di Lavoro è stato elaborato
da un gruppo di cittadini cubani residenti sull’isola, con
l’intento di fornire le linee guida per l’istituzione
di una consulta popolare nell’ambito del Dialogo Nazionale,
e per ottenere un programma che abbia largo consenso. Il Programma
Transitorio, frutto di tale dialogo, verrà quindi sottoposto
a referendum popolare, in modo che il popolo possa decidere sovranamente
se rifiutarlo o accettarlo come percorso di transizione e rinnovamento
della società.
Oswaldo J. Payá Sardiñas
PREFAZIONE
Qualora il Programma Transitorio (PT) venga approvato mediante referendum
dal popolo cubano, sarà convertito in Carta Costituzionale
Transitoria. Non si tratterà del programma di un partito
o di un settore politico, ma della scelta del popolo volta al rinnovamento
della società, della vita e al superamento della crisi che
tanto danneggia la nostra Nazione. Sarà un programma transitorio,
vale a dire per una breve fase, con scadenze ben definite. Non intende
offrire schemi definitivi alla società cubana, si propone
piuttosto di offrire un percorso affinché il popolo acquisisca
un reale potere democratico e sovrano, oltre alla capacità
effettiva di dare alla propria società e al proprio Stato
una forma definitiva, con principi che germoglino dai desideri dei
cubani, dai loro diritti e dalle loro necessità, e siano
basati sulla nostra identità e sui nostri valori culturali
e spirituali.Questo obiettivo può essere raggiunto solo in
un contesto di riconciliazione e libertà di espressione;
questo è quanto desideriamo ottenere mediante il Dialogo
Nazionale, che prevede la partecipazione di tutti i cubani, in un
ambito di apertura dei cuori verso i nostri fratelli e compatrioti.
È importante comprendere che questo Documento di Lavoro (DL)
non è il Programma Transitorio (PT), ma soltanto uno strumento
per la messa in atto del Dialogo Nazionale. Per tale ragione, il
DL potrà essere modificato in tutti i suoi aspetti e servirà
come punto di partenza per produrre un programma di largo consenso,
realizzato con la partecipazione di tutti i cubani. Nessun cubano
verrà escluso dalla partecipazione, qualsiasi posizione o
esperienza politica e ideologica abbia o occupi: il programma è
per tutti, anche per coloro che vivono all’estero, in qualsiasi
condizione.
Il Documento di Lavoro si presenta come uno schema programmatico,
ma non deve per questo essere considerato definitivo o concluso.
Viene presentato in questa forma affinché sia chiaro che
il Dialogo Nazionale non è un semplice esercizio, ma il processo
per raggiungere un risultato che sia poi possibile applicare. Il
Dialogo Nazionale ha come obiettivo la riconciliazione e intende
promuovere e sviluppare la fraternità e il rispetto, anche
nella diversità. Con la ricchezza offerta dalle differenze
saremo capaci di costruire insieme il nostro futuro come popolo.
Il DL è stato elaborato, dopo profonde riflessioni, con sentimenti
umanistici e patriottici. Dal Dialogo Nazionale dovrà nascere
un programma del popolo di Cuba per la transizione, che stabilisca
le basi della democrazia e permetta l’innalzamento della qualità
della vita, nell’esercizio della libertà e tramite
la costruzione della giustizia. Il Documento di Lavoro si presenta
perciò con una sua serietà e coerenza, ed è
ispirato ai valori dell’umanesimo cristiano. Non intende imporre
una linea di pensiero obbligatoria, poiché ogni cosa può
essere discussa e modificata, ma non possiamo celare la complessità
di questo compito e la responsabilità che esso implica per
tutti coloro che intendono prendere parte al Dialogo Nazionale,
che si propone di riorganizzare e di migliorare la vita della nazione.
Fa riferimento a tutti i settori fondamentali: salute, istruzione,
governo, economia, ordine pubblico e forze armate, problema abitativo
e tutti i settori sociali, politici ed economici, per il bene del
popolo. Altri argomenti potranno essere aggiunti, nonché
modificati quelli già esistenti. Per dirlo con parole chiare:
proponiamo un processo di partecipazione cittadina dal quale emergerà
un Programma Transitorio giusto e realista, che governerà
e orienterà la società cubana durante una fase breve
ma definitiva per il nostro futuro.
Il 10 marzo 1952 il popolo di Cuba subì l’oltraggio
del colpo di Stato, che lo privò della Costituzione democraticamente
elaborata. La Rivoluzione, nella quale molti cubani persero la vita,
aveva come obiettivo il rovesciamento di quella dittatura, il superamento
delle ingiustizie e il ritorno alla legalità della Costituzione
del 1940. Il 1 gennaio del 1959 ebbe fine il regime di Fulgencio
Batista e il Governo rivoluzionario decise che il paese, durante
quella fase, sarebbe stato governato mediante una Legge transitoria.
La maggior parte dei cubani ebbe fiducia nel fatto che si sarebbe
trattato di una fase di breve durata, che avrebbe portato alla reintroduzione
della Carta del 1940 e restituito al popolo tutti i diritti proclamati
nella Costituzione, che la dittatura di Batista aveva soppresso
o violato. Non vennero mai restituiti, né quella Costituzione,
né la maggior parte dei diritti che garantiva.
Il PT non annullerà i diritti costituzionali, ma, al contrario,
affermerà nuovamente tutte le conquiste e i diritti guadagnati
dal popolo di Cuba attraverso la sua storia e le lotte di ogni tempo.
Lo si può verificare con il testo stesso del DL. Il processo
garantisce la continuità istituzionale e la legalità,
poiché propone che il PT venga applicato solo in seguito
ad approvazione mediante referendum, affinché abbia il sigillo
della volontà del popolo cubano. Solo il popolo ha infatti
il diritto di modificare le strutture e i sistemi. È nel
popolo e non nei sistemi, nei partiti e nelle ideologie che risiede
la sovranità, la saggezza e il potere legittimo.
Il Progetto Varela è stato presentato il 10 maggio 2002 presso
la sede dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, sostenuto
dalle firme di oltre diecimila cittadini, numero necessario, in
base all’articolo 88g della Costituzione vigente a Cuba affinché
i cittadini possano presentare un progetto di legge. Il 3 ottobre
2003 vennero aggiunte altre 14.384 firme di nuovi elettori che appoggiavano
il Progetto Varela. Questo progetto di legge consiste nell’attuazione
di un referendum mediante il quale i cubani possano decidere per
la modifica delle leggi, in modo che queste garantiscano alcuni
diritti fondamentali. La campagna per indire il referendum sul Progetto
Varela continua ed è diretta dal comitato di cittadini che
gestisce il Progetto Varela.
Con il progetto tuttavia si affermano alcuni diritti fondamentali,
non si disegna la transizione. Vale a dire che il popolo cubano
ha diritto ai suoi diritti, e se li ottenesse già tramite
l’approvazione del progetto sarebbe un primo passo in avanti.
È però necessario e urgente preparare il futuro. Non
è sufficiente disporre di diritti, è tempo di preparare
il cambiamento. Il popolo vuole sapere cosa accadrà a Cuba.
Con il Dialogo Nazionale attuato tramite lo strumento del Documento
di Lavoro, il popolo saprà a cosa va incontro nel futuro,
visto che sarà lo stesso popolo a decidere e a segnare il
proprio percorso, redigendo da solo il programma di transizione.
Se il progetto Varela venisse approvato con un referendum, non sarà
necessario nominare il Consiglio Nazionale del Governo Transitorio,
come viene proposto in questo Documento di Lavoro, poiché
verranno indette libere elezioni, e sarà il popolo a eleggere
il proprio parlamento e il proprio governo. Sarà comunque
necessario conoscere i cambiamenti che avverranno in ambito economico,
politico e sociale. Quindi i cittadini presenteranno i candidati
a deputati che saranno eletti mediante libere elezioni, il loro
Programma Transitorio, ovvero quello elaborato mediante il Dialogo
Nazionale (vedere Progetto Varela 4.5 A).
Tutto quanto detto è una variante che non distingue, ma integra
il Progetto Varela, il Dialogo Nazionale e il Programma Transitorio.
Consideriamo questa variante la migliore per Cuba e per tutti, perché
dalla legge porterà alla legge. Per questo la campagna per
il Progetto Varela e la raccolta delle firme continuerà durante
il Dialogo Nazionale e anche dopo.
Il progetto Varela non soffoca la realtà, né intende
essere una camicia di forza per il processo di cambiamento. Il Documento
di Lavoro impone il dialogo sulla variante di governo transitorio
che si potrebbe applicare nel caso in cui non venisse approvato
il Progetto Varela. L’obiettivo non è quello di realizzare
un progetto specifico, ma di attuare ciò che sarà
considerato migliore per i cubani. Per questo desideriamo chiarire
che per prendere parte al Dialogo Nazionale non è condizione
necessaria appoggiare il Progetto Varela e che uno prescinde dall’altro.
Poiché la realtà e l’evoluzione non possono
essere racchiuse in un’unica proposta, il Programma di Transizione
che verrà elaborato mediante il Dialogo Nazionale conterrà
una variante alle modifiche istituzionali, indipendente dal Progetto
Varela, vale a dire che non sarà condizionata in nessun modo
all’approvazione di questo progetto, ma conterrà una
propria struttura di governo e una propria dinamica di transizione.
Nel Documento di Lavoro viene presentato un modello che riteniamo
giusto e coerente. Questo modello tuttavia può essere migliorato
o modificato.
Cuba ha bisogno di cambiamenti, ma questi devono essere realizzati
in funzione del popolo, nella direzione che sarà il popolo
stesso a segnalare. Un processo di questo genere potrà ritenersi
realmente realizzato solo se si pone in essere il Dialogo Nazionale,
con la partecipazione democratica di tutti i cubani.
Desideriamo che questo programma sia incentrato sulla civiltà
dell’amore, e tenda a una società nella quale le relazioni
tra le persone non si basano sulla forza, né sul potere del
denaro, e dove non si dividono gli uomini per i loro ideali, la
razza, la religione o la condizione economica: auspichiamo una società
basata sulla relazione d’amore tra i cubani in quanto fratelli
perché figlio di Dio.
Sarebbe un errore considerare il Programma Transitorio che avrà
origine dal Dialogo Nazionale come un modello permanente. Un modello
di questo tipo potrà infatti essere frutto soltanto della
Costituente. Senza dubbio, considerata la crisi totale nella quale
vive la nostra società e l’urgenza di soluzioni, il
PT stabilirà delle modalità concrete per avviare il
cammino verso la ricostruzione economica, per ottenere il rispetto
dei diritti fondamentali e per stabilire basi solide che garantiscano
al popolo il controllo di tutte le istituzioni e del processo stesso
di cambiamento. In altre parole, la sovranità autentica e
l’autodeterminazione dei cubani. La presenza e le attività
del Comitato Cittadino di Riconciliazione e Dialogo (CCRD) e dei
suoi Comitati di Base garantiscono il controllo da parte dei cittadini
di tutto il processo di transizione e partecipazione.
Queste disposizioni non possono attendere oltre, come non possono
aspettare la riconciliazione, il perdono e la liberazione, che rappresenteranno
la base spirituale del processo di cambiamento. Con i risultati
ottenuti dal Dialogo Nazionale, vari gruppi di lavoro formati da
persone di varie appartenenze e integrati da esperti lavoreranno
sullo schema di base delle leggi complementari del programma. Tra
queste: un nuovo codice penale, un programma di assistenza ai bisognosi
(PAN), un programma per l’istruzione, leggi che garantiscano
le libertà di espressione e di associazione, una nuova legge
elettorale e tutte le normative necessarie a rendere funzionale
il programma.
Il Programma Transitorio che avrà origine dal Dialogo Nazionale
rappresenterà la legge di transito che regolamenterà
le varie fasi dei cambiamenti necessari a Cuba, e che sfoceranno
in un’Assemblea Costituente eletta democraticamente dal popolo.
Sarà questa assemblea a dare una nuova Costituzione alla
Nazione. Questa Costituzione sarà elaborata con la partecipazione
di tutte le parti e in condizioni di dialogo equilibrato, giustizia,
libertà e partecipazione responsabile e dovrà essere
approvata tramite un referendum. Quando la nuova Costituzione entrerà
in vigore, terminerà la fase definita dal Programma Transitorio.
Avremo allora la Costituzione della Repubblica sognata da Martí,
“con tutti e per il bene di tutti”.
Consigliamo la lettura del Documento di Lavoro nel suo complesso,
compreso il testo intitolato “Principi e diritti fondamentali”.
Servirà per avere una visione globale e per crearsi un’opinione
personale. Sarà così possibile prendere parte al Dialogo
Nazionale e contribuire con le proprie critiche e opinioni, nonché
con proposte personali. La metodologia del Dialogo facilita ed è
la guida di questo processo.
Crediamo che in questa introduzione sia necessario considerare qualche
altra idea.
Questo programma sarà del popolo, poiché sarà
il frutto del dialogo tra i cubani. Non è possibile confondere
il processo di elaborazione del Programma Transitorio con quello
di transizione. Il presente Documento di Lavoro intende essere uno
strumento di dialogo e non il Programma Transitorio in quanto tale,
e pertanto al documento verrà assegnato questo titolo solo
al fine di ampliare la partecipazione democratica e la volontà
popolare che verrà espressa nel referendum, che avrà
luogo dopo il Dialogo Nazionale.
Il Documento è discutibile e modificabile in ogni sua parte,
ma nessuno potrà negare al popolo cubano il suo diritto a
elaborare un programma di cambiamento e a preparare il proprio immediato
futuro. Nessuno può negare il diritto al cambiamento, che
rappresenta una necessità vitale per il popolo di Cuba.
E se questi cambiamenti sono giusti e necessari, chi meglio del
popolo e quale percorso migliore del Dialogo Nazionale può
esservi per decidere come cambiare e verso quale direzione dirigere
il futuro della nazione? Quale mezzo più legittimo del referendum
per fare in modo che sia il popolo sovrano a decidere di consacrare
o meno questo percorso di cambiamento?
È il popolo che sancirà questo Programma Transitorio
e per questo viene abolita la Costituzione attuale, fino a che un’
Assemblea Costituente, democraticamente eletta, ne rediga un’altra
e la sottoponga a referendum. Nel frattempo, questo Programma Transitorio
sarà la legge di transito. C’è un precedente
storico: è la Legge di Transito del 1959, che sostituì
la Carta Costituzionale del 1940, anche se poi tale legge non venne
applicata, né vennero indette elezioni democratiche. In questo
Programma Transitorio vengono integrati diritti, precetti e valori
fondamentali che proclamano e consacrano l’indipendenza nazionale,
la sovranità del popolo, i diritti umani, le basi per realizzare
un processo di cambiamento che venga dal popolo e sia secondo la
sua volontà, con la partecipazione libera e responsabile
di tutti i cubani, senza nessuna esclusione.
È indispensabile leggere il capitolo “Principi e diritti
fondamentali”. Non è un complemento, ma una parte essenziale
di questo documento. Elenca tutti i diritti e i benefici che il
popolo cubano ha conquistato nel corso della sua storia, con le
lotte, l’intelligenza, l’amore, la creatività
e il lavoro. Molte di queste conquiste hanno plasmato le diverse
costituzioni che hanno retto la nostra società. In questo
modo potranno essere garantiti i diritti, il corpo delle leggi fondamentali
dello Stato, e la società cubana, e solo così è
possibile dare continuità a tutti i risultati positivi a
cui il nostro popolo ha dato vita.
Non ci sarà una rottura dell’ordine istituzionale,
ma un cambiamento ordinato che viene dal popolo, l’unico ad
avere il diritto sovrano a modificare il sistema politico, economico
e sociale, perché è nel popolo che risiede la sovranità.
Ce lo ha insegnato Martí: “La Patria è un altare,
non un piedistallo”.
DEFINIZIONI E DIRITTI FONDAMENTALI INTEGRATI NEL PROGRAMMA
TRANSITORIO
CAPITOLO 1. LA NAZIONE, IL SUO TERRITORIO E LA FORMA DI GOVERNO.
1. Cuba è uno Stato indipendente e sovrano,
organizzato come repubblica unitaria da tutti e per il bene di tutti,
per il rispetto della libertà politica, della giustizia sociale,
per il benessere individuale e collettivo e la solidarietà
umana.
2. Il nome dello Stato cubano è Repubblica
di Cuba, la lingua ufficiale è lo spagnolo e la sua capitale
è la Città dell'Avana.
3. Nella Repubblica di Cuba la sovranità è
nelle mani del popolo e da questo emanano tutti i poteri pubblici.
Il potere è esercitato direttamente dai cittadini o per tramite
di istituzioni governative i cui membri siano stati eletti mediante
elezioni libere e democratiche. La Repubblica non si accorderà
né ratificherà patti o trattati che in qualsiasi forma
possano limitare o ridurre la sovranità nazionale o l'integrità
del territorio. Il territorio della Repubblica di Cuba è
costituito dall'Isola di Cuba, dall'Isola de Pinos e dalle altre
isole e isolotti adiacenti, dalle acque interne e da quelle territoriali,
in base a quanto decretato dalla legge, e dallo spazio aereo che
si estende al di sopra di tale territorio. La Repubblica esercita
la propria sovranità anche sull'ambiente e sulle risorse
naturali del paese, organiche o non viventi, sulle acque, sul loro
letto e sul sottosuolo della zona marittima, in base a quanto decretato
dalla legge e in conformità alle norme internazionali. La
Repubblica di Cuba ripudia e considera illegali e nulli i trattati,
i patti e le concessioni accordate in condizioni di disuguaglianza,
che discriminino i cubani o ne limitano i diritti, che non riconoscano
la sovranità nazionale o l'integrità territoriale
o che le svalutino.
4. La bandiera della Repubblica di Cuba è
quella di Narciso López, che venne innalzata nella Fortezza
del Morro a l'Avana il 20 maggio 1902, ovvero la bandiera della
stella solitaria. Lo stemma nazionale è quello della Palma
Real, e l'inno nazionale è l'inno di Bayamo.
5. Cuba condanna la guerra di aggressione; ambisce
a vivere in pace con gli altri stati e a mantenere con questi rapporti
e legami di amicizia, culturali e commerciali, basati sui principi
di uguaglianza dei diritti, libera determinazione dei popoli e indipendenza
degli stati. Ripudia il terrorismo in ogni sua forma e fa suoi i
principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione
Universale dei diritti umani.
6. Lo Stato.
a) Lo Stato
• e tutti i cittadini mantengono e difendono l'integrità
e la sovranità della patria.
• garantisce la libertà e la piena dignità dell'uomo,
il rispetto dei suoi diritti, l'esercizio e l’obbedienza verso
i suoi doveri e lo sviluppo integrale della sua personalità.
• si basa sulle norme di convivenza e di condotta proprie
di una società libera da discriminazioni, da repressioni,
da abusi di potere e dallo sfruttamento delle persone.
• protegge e promuove il lavoro del popolo, la proprietà
privata, la proprietà sociale e la ricchezza della Nazione
cubana.
• assicura il progresso educativo, scientifico, tecnico e
culturale dei cubani.
b) Lo Stato garantisce:
• che tutti gli individui con l'età e le condizioni
per poter lavorare abbiano l'opportunità di avere un impiego
che soddisfi le esigenze proprie e delle rispettive famiglie, per
progredire e contribuire a loro volta al progresso della società.
• che non ci sia individuo inabile al lavoro
che non abbia mezzi dignitosi di sussistenza.
• che non ci sia malato a cui non vengano riservate
cure mediche gratuite, e che tutte le persone abbiano le cure necessarie
per la salvaguardia della propria salute. garantisce servizi gratuiti
di assistenza medica, stomatologica e ospedaliera mediante tutta
la rete di istituzioni e sistemi dedicati alla salute presenti in
tutto il paese. include in tale servizio i piani di educazione sanitaria
e di educazione alla salute, gli esami medici periodici, le vaccinazioni
generiche e tutte le modalità di prevenzione delle malattie.
• che non ci sia bambino o giovane che non
disponga di servizi scolastici, alimentari, vestiari e dell'opportunità
di studiare, dalla scuola primaria fino all'università; tale
diritto viene garantito dal sistema di scuole ed istituzioni di
ogni tipo, capillare e gratuito; dalla gratuità del materiale
scolastico, in proporzione a ciascun bambino o giovane; dall'offerta
di opportunità di frequentare gli studi, qualunque siano
le condizioni economiche della famiglia e adeguatamente alle singole
attitudini. garantisce inoltre a tutti gli uomini e alle donne adulte
il diritto allo studio a tutti i livelli, secondo le capacità
del singolo e in condizioni di gratuità.
• il diritto all'educazione fisica, allo sport,
al divertimento, mediante istituzioni educative e altre che abbiano
la stessa finalità. tale diritto viene garantito nelle scuole
mediante l'inclusione nei piani di studio dell'educazione fisica
e della pratica sportiva.
• che non ci sia individuo che non abbia accesso
allo studio, alla cultura, allo sport e al sano svago.
• che non ci sia famiglia che non abbia un'abitazione
confortevole; si impegna con la società affinché questo
risultato sia raggiunto nel più breve tempo possibile.
CAPITOLO 2. CITTADINANZA E CONDIZIONE DI STRANIERI.
7. La cittadinanza cubana si acquisisce per nascita
o naturalizzazione e implica diritti e doveri il cui esercizio appropriato
verrà regolamentato dalla legge.
8. Ogni cubano ha l'obbligo di:
• servire con le armi la patria nei casi e con le modalità
che stabilirà la legge.
• contribuire alla spesa pubblica nella forma
e nella quantità che verrà disposta dalla legge.
• rispettare la Costituzione emanata da un
processo costituente democratico e le leggi della Repubblica, osservare
una condotta civile, trasmettendola ai propri figli e a quanti saranno
sotto il suo controllo, promuovendo in essi la più pura coscienza
nazionale.
9. Il cittadino ha diritto a:
• risiedere nella propria patria senza essere
oggetto di discriminazione né ricatto alcuno, indipendentemente
dalla razza di appartenenza, dalle opinioni politiche, dal credo
religioso, dalle condizioni sociali o economiche.
• votare in base a quanto stabilito dalla legge
nelle elezioni e nei referendum indetti dalla Repubblica.
• usufruire dei benefici dell'assistenza sociale
e della cooperazione pubblica.
• ricoprire funzioni e incarichi pubblici.
10. Sono cittadini cubani per nascita:
a) Tutti i nati sul territorio nazionale, ad eccezione
dei figli degli stranieri al servizio dei rispettivi governi o di
organizzazioni internazionali.
b) I nati in territorio straniero da padre o madre
cubana, per il solo fatto di fare richiesta di cittadinanza secondo
le modalità che verranno indicate dalla legge.
c) I nati all'estero da padre o madre cubani che
si trovino in missione ufficiale.
d) I nati al di fuori del territorio nazionale da
padre e madre naturali della Repubblica di Cuba che abbiano perso
la cittadinanza cubana, a patto che la richiedano secondo le modalità
che verranno indicate dalla legge.
e) Sono cubani per naturalizzazione gli stranieri
che acquisiscano la cittadinanza secondo le modalità che
verranno indicate dalla legge.
11. Né il matrimonio né il suo scioglimento
hanno effetto sulla cittadinanza dei coniugi né su quella
dei loro figli. La straniera che contragga matrimonio con un cubano
e lo straniero che contragga matrimonio con una cubana potranno
richiedere la nazionalità cubana secondo le modalità
che verranno indicate dalla legge.
12. I cubani non potranno essere privati della cittadinanza,
salvo che per ragioni legalmente stabilite, né potranno essere
privati del diritto a cambiarla. La legge stabilisce il procedimento
da seguire per la formalizzazione della perdita della cittadinanza
e le autorità che hanno la facoltà di dichiararla.
13. Gli stranieri residenti nel territorio della
Repubblica di Cuba sono equiparati ai cubani:
a) in tutto ciò che riguarda la protezione
della persona e dei beni.
b) in tutto ciò che riguarda la difesa dei
diritti riconosciuti dalla legge, ad eccezione di quelli riservati
esclusivamente ai cittadini della nazione.
c) nell’obbligo di rispettare la legge.
d) nell'obbligo di contribuire alla spesa pubblica
nella forma e nella quantità che verrà disposta dalla
legge.
e) nella sottomissione alla giurisdizione e alle
sentenze dei tribunali di giustizia e alle autorità della
Repubblica.
CAPITOLO 3. EGUAGLIANZA, DIRITTI E DOVERI. GARANZIE
FONDAMENTALI.
14. Tutti i cubani sono uguali di fronte alla legge.
La Repubblica non riconosce altri diritti né privilegi.
15. Ogni discriminazione per motivi di sesso, razza,
colore della pelle, nazionalità, idee politiche, credo religiosi
e qualsiasi altra discriminazione lesiva della dignità umana
è dichiarata illegale e perseguibile. Le istituzioni dello
Stato, della società e della famiglia educheranno tutti,
fin dalla più tenera età, al principio di uguaglianza
degli esseri umani.
16. Lo Stato afferma il diritto a che tutti i cittadini,
senza distinzione di sesso, razza, colore della pelle, nazionalità,
idee politiche, credo religiosi, origine nazionale e qualsiasi altra
condizione lesiva della dignità umana:
a) abbiano accesso a tutti gli incarichi e gli impieghi
dello Stato, dell'amministrazione pubblica, della produzione e della
prestazione di servizi;
b) possano ambire a tutte le gerarchie dei corpi
armati secondo i propri meriti e le proprie capacità;
c) percepiscano un uguale salario per un uguale lavoro;
d) usufruiscano degli insegnamenti in tutti le istituzioni
scolastiche del paese, dalla scuola primaria fino alle università,
che sono uguali per tutti;
e) ricevano assistenza in tutte le istituzioni sanitarie;
f) possano domiciliarsi in qualsiasi settore, zona
o quartiere delle città e dei villaggi, e possano alloggiare
in qualsiasi albergo;
g) siano serviti in ogni ristorante e in tutti gli
esercizi pubblici;
h) utilizzino, senza distinzioni, i trasporti marittimi,
ferroviari, aerei, automobilistici e a trazione animale;
i) usufruiscano allo stesso modo di stazioni balneari,
spiagge, parchi, circoli sociali e altri centri di cultura, sport,
ricreazione e riposo;
17. L'uomo e la donna godono di uguali diritti nel
settore economico, politico, culturale, sociale e familiare. Lo
Stato garantisce che vengano offerte alle donne opportunità
e possibilità finalizzate all'ottenimento della piena partecipazione
alla vita del paese, in modo che la condizione di maternità
e la propria natura non costituiscano uno svantaggio in nessun campo.
Lo Stato istituisce e sostiene istituzioni quali asili per l'infanzia,
scuole a tempo pieno e a tempo parziale, case di cura per anziani,
case scolastiche e servizi che facilitino alla famiglia lavoratrice
l’adempimento delle proprie responsabilità, mantenendo
l'integrità della vita familiare in tutte le sue dimensioni.
Per proteggere la sua salute e la sana discendenza, lo Stato concede
alla donna lavoratrice un congedo retribuito per maternità,
precedente e successivo al parto, e opzioni sui tempi di lavoro,
affinché siano compatibili con la condizione di maternità.
Garantisce inoltre che l'anzianità non costituisca uno svantaggio
per quanto riguarda l'usufrutto dei diritti, e proibisce qualunque
discriminazione o sottovalutazione per motivi di età.
18. Lo Stato si impegna a creare tutte le condizioni
che favoriscano il rispetto del principio di uguaglianza.
19. Le leggi penali avranno effetto retroattivo qualora
siano favorevoli all'accusato o al soggetto a sanzioni; le altre
leggi non hanno effetto retroattivo a meno che nelle stesse non
venga dichiarato il contrario per ragioni di interesse sociale o
utilità pubblica.
20. È proibita la confisca dei beni. Nessuno
potrà essere privato della proprietà se non per tramite
dell'autorità giudiziaria competente e per motivi giustificati
di utilità pubblica o di interesse sociale, sempre previo
pagamento del corrispondente indennizzo in denaro o con compensazione
di beni di uguale valore, accettato dalle parti e fissato giuridicamente.
Nei casi in cui si dimostri che la proprietà è illegittima
secondo quanto disposto dalla legge e per mandato giudiziario, il
proprietario illegittimo potrà essere privato della sua proprietà,
sempre provvedendo a che la famiglia non resti senza abitazione
o in stato di abbandono. Lo Stato garantirà queste condizioni.
21. La legge di procedura penale stabilirà
le garanzie necessarie affinché ogni crimine venga comprovato,
indipendentemente dalle testimonianze dell'accusato, del coniuge
o dei familiari fino al quarto grado di consanguineità e
al secondo di affinità. Ogni accusato sarà considerato
innocente fino a quando non verrà pronunciata la condanna
contro di lui, dopo essere stato dichiarato colpevole da un tribunale.
I registri dei detenuti e degli arrestati sono pubblici. In ogni
caso le autorità o i rispettivi agenti presenteranno un mandato
di detenzione che verrà firmato dal detenuto, con il quale
verrà comunicata l'autorità che ha ordinato l'arresto,
il motivo che l'ha determinato, il luogo in cui verrà condotto;
verrà lasciata testimonianza nell'atto stesso di tutti questi
particolari e questi dati verranno comunicata alla famiglia nei
primi momenti della detenzione e in ogni caso entro 24 ore.
Ogni atto contro l'integrità personale e familiare, la sicurezza
o l'onore di un detenuto saranno imputabili ai suoi detentori o
guardiani, salvo che venga dimostrato il contrario.
22. I detenuti o gli arrestati per ragioni politiche
o sociali verranno reclusi in reparti separati da quelli dei condannati
per cause comuni, e non verranno sottoposti a nessun lavoro né
alla regolamentazione penale destinata ai detenuti comuni.
Nessun detenuto o arrestato potrà essere isolato. Ogni detenuto
verrà posto in libertà o consegnato alle autorità
giudiziarie competenti entro le 24 ore successive al mandato di
detenzione. A partire da questo momento avrà diritto a un
avvocato d'ufficio o incaricato da lui o dalla sua famiglia. Ogni
detenzione decadrà nell’effetto o verrà trasformata
in prigionia per ordinanza giudiziaria entro le 72 ore dall'invio
del detenuto alla disposizione del giudice competente. Nel frattempo,
verrà notificata all'interessato e alla sua famiglia l'ordinanza
di pronunciamento.
La prigionia preventiva verrà effettuata in luoghi distinti
e completamente separati da quelli destinati all'estinzione delle
pene, senza che gli imprigionati possano nel frattempo essere sottoposti
ad alcun lavoro né alla regolamentazione penale applicabile
a coloro che scontano condanne. La legge regolamenterà le
condizioni di sicurezza dei detenuti in base alla loro pericolosità
e in conformità a tutti i diritti espressi in questa legge.
23. Nessuno verrà processato o condannato
se non per tramite di un giudice o tribunale competente, in conformità
alle leggi vigenti e con tutte le formalità o le garanzie
che queste stabiliscono. Nessuno verrà condannato in processi
penali senza essere ascoltato, a meno con non accetti di presentarsi
davanti al tribunale. Nessuno potrà essere obbligato a fare
dichiarazioni contro sé stesso, né contro il proprio
coniuge o parenti entro il quarto grado di consanguineità
o il secondo di affinità.
24. Chiunque sia detenuto o arrestato senza prova
evidente o senza le garanzie che prevede questa legge verrà
rimesso in libertà su richiesta sua o di qualsiasi altra
persona, senza necessità di rappresentanza né ordine
ufficiale scritto, mediante un procedimento sommario di habeas corpus
davanti ai tribunali ordinari di giustizia.
Il tribunale non potrà negare la propria giurisdizione né
ammettere questioni di competenza, né rimandare la sua pronuncia
per alcun motivo. È assolutamente obbligatorio che qualsiasi
persona detenuta o arrestata, si presenti davanti a un tribunale,
qualunque sia l'autorità, il funzionario, la persona o l'entità
che la detenga, senza che si possa addurre un’obbedienza dovuta.
L'autorità giudiziaria dichiarerà d'ufficio nulle
qualsivoglia disposizioni che impediscano o ritardino la presentazione
della persona privata della libertà, così come quelle
che producano qualsiasi ritardo nel procedimento di habeas corpus
e darà ordine di detenzione di chi ha infranto le regole
nel caso in cui il detenuto non possa essersi presentato. I giudici
o magistrati che non accettino di ammettere la richiesta di rispetto
di habeas corpus o non agiscano in conformità con le altre
disposizioni di questo articolo verranno rimossi dai rispettivi
incarichi dal Tribunale Supremo e processati secondo la legge penale,
nel caso in cui il detenuto incorra in conseguenze dannose.
25. Ogni cittadino cubano potrà entrare e
rimanere sul territorio nazionale o uscire da esso solo presentando
il passaporto o altro documento legale autorizzato. Potrà
altresì trasferirsi da un luogo all'altro o cambiare residenza
senza necessità di mostrare alcun certificato di sicurezza,
passaporto o altro requisito simile, fatte salve le disposizioni
di legge rispetto all'immigrazione o le competenze dell'autorità
in caso di responsabilità penale.
Nessun cubano potrà essere espatriato né potrà
essere proibita ad alcuno l'entrata nel territorio della Repubblica
di Cuba.
Nessuno potrà essere obbligato a cambiare domicilio o residenza
se non per mandato giuridico, nei casi o in base ai requisiti stabiliti
dalla legge, e garantendo al soggetto e alla sua famiglia il mantenimento
di un’abitazione dignitosa.
26. Il segreto della corrispondenza e di altri documenti
privati è inviolabile e non ne sarà possibile l’acquisizione
né l’esame senza un mandato giuridico di competenza
degli agenti ufficiali. In ogni caso si manterrà la riservatezza
rispetto agli argomenti diversi da quello che motiva l’acquisizione
o l'esame dei documenti. Negli stessi termini si garantisce la riservatezza
delle comunicazioni telegrafiche, via cavo ed elettroniche.
27. Chiunque potrà, senza essere soggetto
a censura preventiva, esprimere liberamente il suo pensiero in parole,
per scritto o mediante qualsiasi altri sistema grafico o di espressione
orale, utilizzando a tal fine uno qualunque o tutti i procedimenti
di diffusione disponibili. Le autorità giudiziarie potranno
riavviare o sospendere l'edizione o la pubblicazione di libri, depliant,
periodici, pellicole, video, dischi, messaggi elettronici o pubblicazioni
di qualsiasi origine qualora attentino all'onore delle persone,
alla dignità umana, all'ordine sociale o alla pace pubblica,
previa sentenza fondata dell'autorità giudiziaria competente
e senza pregiudicare le responsabilità che si deducano dall'atto
criminoso commesso.
28. Il domicilio è inviolabile e pertanto
nessuno potrà entrare di notte in proprietà altrui
senza il consenso dell'abitante, fatta salva la necessità
di soccorrere le vittime di un delitto o di un disastro; né
di giorno, se non nei casi e secondo le modalità previste
dalla legge.
In caso di sospensione di questa garanzia, sarà requisito
indispensabile l'ordinanza giuridica, che verrà presentata
dall'autorità competente al residente o al vicino più
prossimo.
29. Lo Stato e la società riconoscono, rispettano
e garantiscono la libertà religiosa. È libera la professione
di tutte le religioni e l'esercizio di tutti i culti, senza altra
limitazione che il rispetto della dignità umana e dell'ordine
pubblico. Le istituzioni religiose sono separate dallo Stato.
30. Ogni individuo ha diritto a rivolgere richieste
o petizioni alle autorità, e a che queste siano ascoltate
o risolte in un termine inferiore ai 20 giorni, con comunicazione
della decisione. Trascorso questo termine, l'interessato potrà
ricorrere ai tribunali come se la petizione non fosse stata accolta
e dovrà essere considerata la responsabilità penale
delle autorità alle quali la petizione era stata rivolta,
nei casi di pertinenza e in quelli in cui sia stato violato il diritto
del cittadino.
31. I cittadini cubani hanno diritto alla riunione
pacifica e senza armi e a manifestare e sfilare in corteo pubblicamente,
ad associarsi momentaneamente o permanentemente in organizzazioni,
sindacati, movimenti, società, partiti politici per tutti
i fini leciti della vita, in conformità alle leggi e garantendo
l’ordine pubblico, in ogni modo che non attenti ai diritti
dei cittadini, alla dignità umana e alla sovranità
nazionale. È proibito limitare o privare il cittadino del
suo diritto a partecipare alla vita politica della nazione.
32. Solo i cittadini cubani potranno ricoprire funzioni
pubbliche elettive attribuite da parte di cittadini o funzioni che
ne abbiano giurisdizione.
33. Le disposizioni legali, governative o di qualsiasi
altro ordine che regolino l’esercizio dei diritti che la presente
Legge di Transito garantisce, saranno nulle nel caso in cui diminuiscano,
limitino o adulterino tali diritti. Le azioni necessarie a perseguire
le infrazioni a questo titolo saranno pubbliche, senza cauzione
né formalità di nessun tipo e mediante semplice denuncia.
Sarà il Tribunale delle Garanzie Costituzionali a riconoscere
e a pronunciare sentenza su tali denuncie. L’enumerazione
dei diritti garantiti in questo titolo non esclude gli altri diritti
che la presente Legge di Transito stabilisce, né altri di
natura analoga o che derivino dal principio della sovranità
del popolo e dalla forma repubblicana e democratica di governo.
34. Viene riconosciuto il diritto di proprietà
ai piccoli agricoltori e a coloro che siano organizzati in cooperative
o meno su terreni che legalmente a loro appartengono, nonché
il diritto a lasciare tali terreni in eredità ai propri discendenti
e ad altre persone. Viene riconosciuto ai cittadini cubani il diritto
alla proprietà sulla terra, in base a quanto verrà
stabilito dalla legge.
35. Viene garantito il diritto alla proprietà
personale sui redditi e i guadagni del proprio lavoro, incluse le
attività imprenditoriali e agli affari realizzati; viene
inoltre riconosciuto e rispettato il diritto dei cittadini alla
proprietà dell’abitazione che sia stata legalmente
acquisita, a patto che non sia frutto di abuso di potere o di privilegi.
Viene inoltre riconosciuta la proprietà privata riferita
a: beni mobili e immobili, mezzi di produzione, di trasporto e altri;
la legge regolamenterà l’esercizio di questo diritto
in armonia con il bene comune. Viene proibito lo sfruttamento, il
lavoro in schiavitù e l’affitto della forza lavoro
da parte di persone o aziende, così come la prostituzione
e qualunque altra pratica lesiva della dignità umana.
36. Lo Stato riconosce il diritto dei cubani e degli
stranieri alla proprietà delle aziende. La legge stabilirà
le condizioni per gli investimenti stranieri.
37. Chiunque abbia subito danni causati indebitamente
da funzionari o agenti dello Stato con ragione dell’esercizio
di funzioni proprie dell’incarico ricoperto, ha diritto a
esporre reclamo e a ottenere il corrispondente risarcimento o indennizzo
nelle modalità che verranno stabilite dalla legge.
38. Viene riconosciuto il diritto e il dovere di
ogni cittadino al lavoro, secondo la propria capacità e con
la remunerazione conforme alla quantità e alla qualità
del lavoro svolto. Lo Stato stabilisce un salario minimo per tutti
i lavoratori, che garantisca la soddisfazione delle necessità
di base; protegge inoltre il lavoratore da qualsiasi tipo di abuso
o sfruttamento da parte di imprese statali o private o da qualsiasi
tipo di datore di lavoro. La legge punirà le pratiche di
sfruttamento o di lavoro in condizioni lesive della salute o che
ledano la dignità della persona e qualsiasi altro tipo di
abuso. Viene riconosciuto ai lavoratori il diritto a costituirsi
in sindacati, movimenti e società per la difesa dei propri
diritti e interessi e per contribuire al bene comune. Viene riconosciuto
il diritto di sciopero. La legge stabilirà i termini per
l’esercizio di questi diritti. Lo Stato, secondo questa stessa
Legge di Transito, garantisce l’assistenza di tutti coloro
che per qualsiasi motivo non abbiano un lavoro o non possano lavorare.
39. Tutti coloro che lavorano hanno diritto al riposo
retribuito; viene garantita la giornata lavorativa di 8 ore, il
riposo quotidiano e settimanale e le ferie annuali pagate. Lo Stato
e la società promuoveranno lo sviluppo di strutture e di
piani per le vacanze.
40. Lo Stato garantisce il diritto all’assistenza
e alla sicurezza e igiene sul lavoro, mediante l’adozione
di mezzi adeguati di prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle
malattie professionali. Coloro che subiscano un incidente sul lavoro
o contraggano una malattia professionale avranno diritto all’assistenza
medica e al sussidio, o indennità, o pensionamento, nei casi
di incapacità temporanea o permanente al lavoro.
41. Lo Stato riconosce, rispetta e garantisce la
libertà di coscienza e di religione e la libertà di
ciascun cittadino a cambiare credo religioso o a non averne.
42. La libertà e l’inviolabilità
della persona vengono garantite a tutti coloro che risiedono nel
territorio nazionale. L’integrità personale del detenuto
o dell’arrestato è inviolabile.
43. Ogni individuo è tenuto al rispetto della
proprietà pubblica e sociale, al rispetto della proprietà
privata, al rispetto dei diritti altrui e ad adempiere ai doveri
civici e sociali.
44. Tutte le istituzioni dello Stato, i suoi funzionari
e impiegati agiscono entro il limite delle rispettive competenze,
e hanno l’obbligo di osservare strettamente la legalità
e di vegliare per il suo rispetto nella vita della società
nel suo complesso.
45. L’osservanza di questa Legge di Transito
e delle leggi è dovere imprescindibile di tutti.
CAPITOLO 4. FAMIGLIA.
46. La famiglia, la maternità e il matrimonio
godono della protezione dello Stato. Lo Stato riconosce nella famiglia
la cellula fondamentale della società e rispetta e promuove
le sue funzioni proprie e insostituibili, la sua integrità,
dignità e sviluppo integrale.
Il matrimonio è l’unione volontaria e concordata di
un uomo e di una donna che abbiano la capacità legale dell’atto,
motivata dall’amore e dal rispetto reciproco, allo scopo di
fare vita comune e di fondare una famiglia. La famiglia è
fondata su tale amore, rispetto e sull’uguaglianza dei diritti
e dei doveri dei coniugi, che devono occuparsi del nucleo familiare,
della felicità dei figli, del loro sviluppo e formazione
integrale, mediante l’impegno comune. La legge regola la formalizzazione,
il riconoscimento e lo scioglimento del matrimonio, nonché
i diritti e gli obblighi che da tali atti derivano. L’uomo
e la donna sposati godranno appieno della propria capacità
civile, senza necessità di autorizzazione o licenza del coniuge
per amministrare i beni che non siano comuni, esercitare liberamente
il commercio, l’industria, la professione, le proprie funzioni
o arti, e disporre del prodotto del proprio lavoro senza disattendere
alle necessità della famiglia e in considerazione della vita
in comune che dà senso al matrimonio.
47. Tutti i figli hanno pari diritti, siano essi
stati concepiti dentro o fuori dal matrimonio. È abolita
ogni tipo di classificazione sulla natura della filiazione. Negli
atti di iscrizione dei figli non dovrà essere presentata
alcuna dichiarazione di differenziazione delle nascite, né
sullo stato civile dei genitori, né in altro documento che
faccia riferimento alla filiazione. Lo Stato garantisce, mediante
procedimenti legali adeguati, la determinazione e il riconoscimento
della paternità.
48. I genitori hanno il dovere di fornire gli alimenti
ai propri figli e di assisterli nella difesa dei legittimi interessi
e nella realizzazione delle proprie giuste aspirazioni, nonché
di contribuire attivamente alla loro educazione e formazione integrale.
I genitori hanno il diritto di educare i propri figli e di scegliere
l’educazione che essi dovranno ricevere in conformità
ai propri valori e al proprio credo religioso.
I figli, a loro volta, sono obbligati a rispettare e ad aiutare
i propri genitori.
49. I bambini e i giovani saranno protetti contro lo sfruttamento,
la corruzione, la violenza interna ed esterna al nucleo familiare,
la droga, la prostituzione e qualunque altro tipo di devianza che
leda la salute e la dignità e contro l’abbandono morale
e materiale. Lo Stato organizzerà istituzioni adeguate a
tale scopo. La società tutta ha l’obbligo di vegliare
sulla protezione dei bambini e dei giovani in tutti i sensi fin
qui espressi.
CAPITOLO 5. EDUCAZIONE, CULTURA E SCIENZA.
50. Lo Stato incentiva e promuove l’educazione,
la cultura e la scienza in tutte le loro manifestazioni. Lo Stato
garantisce la gratuità dell’insegnamento e dell’educazione.
L’educazione e l’insegnamento sono funzioni dello Stato,
della famiglia e della società, incluse le istituzioni religiose.
Ogni tipo di educazione o insegnamento, pubblico o privato, si ispirerà
allo spirito di cubanità e di solidarietà umana, con
l’intenzione di formare nella coscienza degli educandi l’amore
verso il prossimo, l’umanità e la patria, nonché
verso le istituzioni democratiche e verso tutti coloro che per l’una
o per l’altra hanno combattuto.
51. La creazione artistica e le forme di espressione
dell’arte sono libere. Lo Stato si occupa di promuovere e
sviluppare l’educazione artistica e la vocazione per la creazione
e l’approfondimento dell’arte.
52. Lo Stato promuove la formazione basata sui valori
patriottici, la formazione umana, la solidarietà tra gli
uomini e il rispetto e l’esercizio di tutti i diritti umani,
inclusi quelli civili. Lo Stato e la società difendono l’identità
della cultura cubana e vegliano per la conservazione del patrimonio
culturale della ricchezza artistica della nazione. Lo Stato protegge
i monumenti nazionali e i luoghi importanti per la bellezza naturale
o per il loro riconosciuto valore artistico o storico.
53. L’attività creatrice e di ricerca
in campo scientifico è libera, a patto che non attenti o
strumentalizzi la vita umana o la dignità della persona,
dell’ambiente e della pace sociale. Lo Stato promuove la partecipazione
dei cittadini al lavoro scientifico e allo sviluppo della scienza,
senza escludere il controllo e la regolamentazione che esso eserciterà
in base a quanto stabilito dalla legge, sia nella ricerca e la sperimentazione
scientifica, sia nella divulgazione dell’arte.
L’istruzione primaria e l’insegnamento medio fino al
grado dodicesimo o alla tecnica professionale sono obbligatori.
Lo Stato garantisce a tutti i giovani opportunità di studio
in centri adeguati a tali finalità. Lo Stato garantirà
la creazione di centri specializzati per bambini e ragazzi con disabilità
fisiche e mentali, che abbiano tutte le condizioni per offrire l’assistenza
specializzata necessaria. Sosterrà inoltre tutti i centri
necessari per l’educazione o la rieducazione di bambini e
giovani con problemi di condotta o disagio sociale, al fine di promuoverne
la formazione umana e di ottenerne lo sviluppo integrale.
CAPITOLO 6. LO STATO E LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE.
54. Questa Legge di Transito entrerà in vigore
sono con l’approvazione della maggioranza dei cittadini cubani,
espressa attraverso un referendum indetto liberamente e democraticamente.
Il Governo in carica nella prima fase della transizione definita
dal presente Programma sarà considerato effettivo solo a
partire dall’approvazione popolare espressa in tale referendum.
55. L’Assemblea Costituente, che avrà
poteri legislativi, sarà integrata dai rappresentanti dei
cittadini eletti in elezioni libere e democratiche. Queste elezioni
verranno indette nei termini fissati dalla presente Legge di Transito.
56. Nella prima fase della realizzazione di questo
programma, sono attribuiti al Consiglio Nazionale del Governo Transitorio
i seguenti compiti:
a) Approvare, modificare o abrogare le leggi nella
prima fase del presente programma.
b) Discutere e approvare i piani di sviluppo economico
e sociale.
c) Discutere e approvare il bilancio di previsione
dello Stato.
d) Riordinare il sistema monetario e quello creditizio.
e) Dichiarare lo stato di guerra in caso di aggressione
militare e approvare i trattati di pace.
e) Eleggere gli organi della presidenza, della vicepresidenza
e i giudici del Tribunale Supremo.
f) Eleggere il Procuratore generale e i Viceprocuratori
generali della Repubblica.
g) Revocare l’elezione o la designazione delle
persone elette o designate.
h) Esercitare il più ampio controllo sugli
organi delle istituzioni dello Stato e del Governo.
i) Conoscere, valutare e adottare le decisioni pertinenti
sui rapporti di verifica dei conti che verranno presentati da ministri,
Tribunale Supremo, Procura generale della Repubblica e governi provinciali.
j) Revocare o modificare gli accordi e le disposizioni
dei governi locali che violino la Legge di Transito.
k) Riordinare il proprio regolamento.
l) Tutti i compiti conferiti da questa Legge di Transito.
m) Le leggi e gli accordi del Consiglio Nazionale
del Governo Transitorio e dell’Assemblea Costituente, secondo
competenza, verranno adottati per maggioranza semplice, ed entrano
in vigore alla data determinata in ogni caso dalla relativa legge;
verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
n) Affinché il Consiglio Nazionale del Governo
Transitorio e l’Assemblea Costituente, rispettivamente, possano
dichiarare aperte le sedute, è necessaria la presenza di
più della metà dei membri che li costituiscono.
o) Le sedute dell’Assemblea Costituente sono
pubbliche, fatti salvi casi eccezionali, nei quali l’Assemblea
potrà decidere di svolgere le sessioni a porte chiuse per
ragioni di interesse nazionale.
57. Sono compiti attribuiti all’Assemblea Costituente:
a) Tutti quelli menzionati nell’articolo precedente,
che rappresentano facoltà legislative attribuite al CNGT
nella prima fase.
b) Redigere una nuova costituzione per la Repubblica
di Cuba e sottomissione della stessa a referendum.
c) Redigere e approvare il proprio regolamento interno.
d) Revocare totalmente o parzialmente le leggi o
i decreti legge dettati dal Consiglio Nazionale del Governo Transitorio
(CNGT) nel compimento della presente Legge di Transito.
e) Revocare o modificare gli accordi o le disposizioni
degli organi locali o provinciali del Potere Popolare che violino
la presente Legge di Transito o che vengano considerati come dannosi
per gli interessi nazionali o di altre località del paese.
58. In tutte le fasi, al CNGT vengono attribuiti
i seguenti compiti:
a) Disporre lo svolgimento di sessioni straordinarie
dell’Assemblea Costituente.
b) Dare alle leggi vigenti, in caso di necessità,
un’interpretazione generale e obbligatoria.
c) Esercitare l’iniziativa legislativa.
d) Disporre quanto necessario per organizzare il
referendum sulla Costituzione redatta dall’Assemblea Costituente.
e) Nominare o sostituire ministri. Nella seconda
fase i ministri dovranno essere confermati dall’Assemblea
Costituente.
f) Impartire istruzioni alla Procura Generale della
Repubblica, affinché adempia alle funzioni assegnate dalla
legge.
g) Nominare commissioni, ratificare e denunciare
trattati internazionali.
h) Concedere o negare il beneplacito a rappresentanti
diplomatici di altri stati.
i) Tutto quanto conferito dalla Legge di Transito
o dall’Assemblea Costituente, senza discostarsi dalla presente
legge.
j) Tutte le decisioni del CNGT e dell’Assemblea
Costituente vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza
dei suoi membri.
59. L’iniziativa di legge compete:
a) Ai cittadini. In questo caso sarà requisito
indispensabile che esercitino l’iniziativa almeno 10.000 cittadini
che abbiano anche la condizione di elettore.
b) Ai membri dell’Assemblea Costituente.
c) Ai membri del CNGT.
d) Alle commissioni nazionali nominate dal CNGT.
e) Al Tribunale Supremo e alla Procura Generale sulle
materie di propria competenza.
f) Il mandato dei membri dell’Assemblea Costituente
potrà essere revocato per decisione della stessa Assemblea
e mediante consultazione in libere elezioni dei cittadini da cui
vennero eletti.
60. La giustizia viene amministrata in nome del popolo
e il suo esercizio sarà svolto gratuitamente su tutto il
territorio nazionale. I giudici e i pubblici ministeri sono indipendenti
nell’esercizio delle proprie funzioni. I registri dello Stato
civile saranno a carico dei membri del potere giuridico.
61. Il potere giuridico viene esercitato dal Tribunale
Supremo di Giustizia e dagli altri tribunali e giudici stabiliti
dalla legge. La legge regolamenterà l’organizzazione
dei tribunali e dei pubblici ministeri, le loro facoltà,
le modalità di esercizio delle stesse e le condizioni che
dovranno rispettare i funzionari membri.
62. Il Tribunale Supremo di Giustizia avrà,
oltre ai compiti conferiti dalla Legge di Transito, i seguenti incarichi:
a) Conoscere i ricorsi in cassazione.
b) Dirimere le questioni di competenza tra i tribunali
direttamente inferiori o che non abbiano superiori comuni e quelle
che abbiano origine tra le autorità giudiziarie e quelle
degli altri ordini dello Stato, della provincia e del municipio.
c) Conoscere le competenze disquisite tra Stato,
provincia e municipio.
d) Decidere sulla corrispondenza tra leggi, decreti
legge, decreti, regolamenti, accordi, ordinanze, disposizioni e
altri atti di qualsivoglia organismo, autorità o funzionario
e la Legge di Transito.
63. La Procura Generale della Repubblica è
l’organo di Stato al quale spetta il mantenimento della legalità;
vigilerà pertanto sulla stretta osservanza della Legge di
Transito, delle leggi e delle altre disposizioni legali degli organi
dello Stato, delle entità economiche e sociali e dei cittadini.
64. La legge determina gli altri obiettivi delle
sue funzioni, così come le modalità, l’estensione
e le opportunità nelle quali la Procura esercita le proprie
facoltà rispetto all’oggetto espresso.
65. I governi provinciali e municipali sono gli organi
superiori dello Stato entro i rispettivi ambiti; di conseguenza
sono investiti della più alta autorità per l’esercizio
delle funzioni statali entro i rispettivi ambiti, e a tal fine,
nell’ambito delle proprie competenze e in conformità
con la legge, ne esercitano il governo. Le amministrazioni locali
costituite da tali assemblee dirigono gli enti economici, di produzione
e di servizio dello Stato localmente subordinati, al fine di soddisfare
le necessità economiche, sanitarie e altre di carattere assistenziale,
educativo, culturale, sportivo, ricreativo e di conservazione dell’ordine
e della sicurezza cittadina del territorio che si estende nella
giurisdizione di ciascuna. La provincia comprenderà i municipi
situati all’interno del proprio territorio. Ogni provincia
sarà amministrata da un governo provinciale, che, nella seconda
fase di sviluppo del presente Programma Transitorio sarà
eletto con suffragio universale mediante libere elezioni. La legge
stabilirà la composizione di questo governo provinciale.
La legge stabilirà altresì le facoltà e le
funzioni di questo governo provinciale.
66. I termini municipali verranno gestiti nella forma stabilita
dalla legge in conformità alla Legge di Transito. In ogni
municipio il governo verrà esercitato da un governo municipale.
Nella seconda fase dello sviluppo del presente programma di governo
transitorio, tali governi saranno eletti con suffragio universale,
in elezioni libere e democratiche. La legge definirà le facoltà
e le funzioni di questi governi municipali.
CAPITOLO 7. DIVISIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA.
67. Ai fini politici e amministrativi, il territorio
nazionale è suddiviso in 14 province con i rispettivi municipi.
Il numero, i limiti e la denominazione di questi ambiti territoriali
potranno essere modificati soltanto dall’Assemblea Costituente.
CAPITOLO 8. SISTEMA ELETTORALE.
68. Tutti i cittadini con la capacità legale
necessaria hanno diritto a partecipare alla gestione dello Stato,
sia direttamente sia per mezzo dei rappresentanti eletti a far parte
degli organi rappresentativi, e a partecipare con tale proposito,
nelle modalità previste dalla legge, a elezioni democratiche
e periodiche e ai referendum popolari che avranno voto libero, uguale
e segreto. Ogni elettore ha diritto a un solo voto.
69. Hanno diritto di voto tutti i cittadini cubani,
uomini e donne, maggiori di 16 anni, ad eccezione di:
a) Disabili mentali, previa dichiarazione legale
della loro incapacità.
b) Inabili giudiziari, a causa di crimini commessi.
70. Hanno diritto ad essere eletti i cittadini cubani,
uomini o donne, che abbiano pieno godimento dei diritti politici.
Per essere eletti come membri dell’Assemblea Costituente,
i cittadini devono inoltre aver compiuto il diciottesimo anno di
età.
71. I membri delle Forze armate hanno diritto
ad essere eletti come cittadini. Per essere eletti come rappresentanti
nell’Assemblea Costituente, dovranno abbandonare la condizione
di militare prima di presentarsi come candidati. I governi provinciali
e municipali vengono eletti con voto libero, diretto e segreto degli
elettori. La legge regola inoltre le procedure di elezione e il
tempo necessario di residenza nel paese affinché un cittadino
possa essere eletto. Per essere eletto per qualunque incarico elettorale
popolare è necessario che il candidato abbia ottenuto più
della metà del numero di voti validi nell’ambito elettorale
di riferimento.
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